La Corte di Cassazione con la sentenza n. 42477 del 5 novembre scorso ha stabilito che il subappaltatore resta responsabile degli incidenti anche se in cantiere è sempre presente l’appaltatore e un rappresentante del committente. Per questo la quarta sezione penale di piazza Cavour ha respinto il ricorso di un subappaltatore condannato per le lesioni subite da un operaio caduto da un ponteggio non realizzato a norma, spiegando che “la nomina da parte del committente di un responsabile, non esonera il datore di lavoro dal controllare l’adozione delle misure di sicurezza, come si evince dall’ar 9, lett. a) e b) del D.Lgs. 49496, ciò perché il datore di lavoro è il soggetto in via primaria onerato degli obblighi di prevenzione e di sicurezza, a cui si aggiunge, senza alcuna estromissione, la responsabilità del committente”.
Nella sentenza viene, anche, sottolineato che “nel caso in cui in un cantiere operino più imprese per l’affidamento di subappalti, questa Corte di legittimità ha ripetutamente stabilito che in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, gli obblighi di osservanza delle norme antinfortunistiche, con specifico riferimento all’esecuzione di lavori in subappalto all’interno di un unico cantiere edile predisposto dall’appaltatore, grava su tutti coloro che esercitano i lavori, quindi anche sul subappaltatore interessato all’esecuzione di un’opera parziale e specialistica, che ha l’onere di riscontrare ed accertare la sicurezza dei luoghi di lavoro, pur se la sua attività si svolga contestualmente ad altra, prestata da altri soggetti, e sebbene l’organizzazione del cantiere sia direttamente riconducibile all’appaltatore, che non cessa di essere titolare dei poteri direttivi generali” . E ancora “in ragione dei ricordati principi, il subappaltatore, non perde la sua posizione di garanzia, anche se nel cantiere ove si trovi a lavorare sia operante l’appaltatore ed un rappresentante del committente”.
Dal sito www.conquistedellavoro.it