La Corte di Cassazione, con sentenza del 1° aprile 2011, ha affermato il principio in cui in caso di mancato pagamento da parte del datore di lavoro del trattamento di fine rapporto, questo deve essere erogato dal Fondo di Garanzia dell’Inps anche se non è stato dichiarato il fallimento del datore stesso.
Nella sentenza, infatti, viene specificato che se il datore di lavoro, assoggettabile a fallimento, non può essere dichiarato fallito per l’eseguità del credito, va considerato non soggetto a fallimento e quindi il lavoratore può chiedere al Fondo il pagamento del Tfr essendo sufficente che quest’ultimo abbia esperito infruttuosamente una esecuzione forzata, salvo che “risultino in atti altre circostanze che dimostrino l’esistenza di altri beni aggredibili con l’esecuzione forzata”.