La legge finanziaria 2010 ha prorogato fino al 31 dicembre 2012 il termine per usufruire della detrazione del 36% delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio. La stessa legge ha anche prorogato la detrazione d’imposta relativa all’acquisto di immobili che sono stati a sua volta ristrutturati dalle imprese di costruzione. Questo se gli immobili sono stati ristrutturati nel periodo di tempo, che va dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012 e se acquistati entro il 30 giugno 2013.
Importanti novità riguardano comunque la documentazione da presentare.
Vi ricordate? Per usufruire della detrazione era obbligatorio spedire la comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara. Ora non è più necessario. Come non è più necessario indicare il costo della manodopera nella fattura rilasciata dall’impresa che esegue i lavori . Per usufruire della detrazione è sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali dell’immobile o in alternativa gli estremi di registrazione dell’atto e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione. Ma attenzione: è importante però conservare ed esibire a richiesta degli uffici i documenti necessari a conferma dei lavori e dei costi sostenuti. Le novità però riguardano anche altro.
I contribuenti hanno la possibilità di detrarre dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) le spese sostenute sia per la ristrutturazione della propria casa, sia per i lavori condominiali. Il beneficio sul quale calcolare la detrazione spetta fino al limite massimo di spesa di 48.000 euro da suddividere in dieci anni. Questo va riferito alla singola unità immobiliare e non più ad ogni persona fisica che abbia sostenuto le spese. Quindi la somma si può suddividere tra moglie e marito cointestatari dello stesso appartamento. In particolare la detrazione Irpef riguarda le spese sostenute per eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria, le opere di restauro e risanamento conservativo. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all’agevolazione Irpef solo se riguardano determinate parti comuni di edifici residenziali. Gli stessi interventi, infatti, eseguiti sulle proprietà private o sulle loro pertinenze, e quindi garage, cantine o soffitte, non danno diritto ad alcuna agevolazione. Insomma rientrano tra gli interventi di manutenzione ordinaria, le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, la sostituzione di pavimenti, infissi e serramenti, la tinteggiatura di pareti, soffitti, infissi interni ed esterni, il rifacimento di intonaci interni, l’impermeabilizzazione di tetti e terrazze e la verniciatura delle porte dei garage.
Sono considerati invece interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire le parti strutturali degli edifici o per realizzare ed integrare i servizi igienici e sanitari e anche tecnologici, sempre che non vadano però a modificare i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e che assolutamente non comportino variazioni nelle destinazioni d’uso. Rientra nella detrazione d’imposta del 36% anche l’acquisto del box per l’auto. La Finanziaria 2010 ha disposto che il regime agevolato dell’Iva diventi permanente. Iva ridotta al 10% quindi per tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Per usufruire dell’agevolazione non occorre più indicare in fattura il costo della manodopera utilizzata. Non ha scadenze inoltre, anche, la possibilità di fruire: della detrazione Irpef del19%sugli interessi passivi pagati per mutui stipulati per la costruzione o la ristrutturazione dell’abitazione principale e l’applicazione dell’aliquota Iva al 4% sui beni acquistati per la costruzione di abitazioni non di lusso.
(da “Conquiste del Lavoro”)