Roma, presso il Palazzetto delle Carte Geografiche
Il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (RLS) è la figura individuata nel Decreto Legislativo 626/94 per la tutela nei luoghi di lavoro.
L’art.19 del D.Lgs. stabilisce che il RLS ha diritto ad accedere ai “luoghi in cui si svolgono le lavorazioni”, ad essere consultato e informato, tra l’altro, sulla valutazione dei rischi, sulle azioni preventive e sulla loro verifica, sulla segnalazione degli addetti al servizio di prevenzione, sull’organizzazione della formazione specifica.
Il RLS è anche chiamato a promuovere le misure di prevenzione idonee, a formulare osservazioni durante le visite delle autorità competenti (alle quali può anche ricorrere nel caso non ritenga idonea l’attività di prevenzione del datore di lavoro).
A causa della estrema polverizzazione del settore in tutto il territorio, della breve vita del cantiere, nonché della breve vita del lavoratore nello stesso cantiere, l’edilizia privilegia la scelta del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST), anche questa contemplata nell’art. 18 del D.Lgs. 626/94 e recepita nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del 2000.
La FILCA CISL, in particolare, individua nel RSLT la figura fondamentale per la sicurezza dei lavoratori edili.