E’ stata raggiunta l’intesa per il rinnovo del contratto del settore legno/lapidei artigianato, scaduto il 31 dicembre del 2012 e che interessa circa 100mila addetti distribuiti in 50mila unità produttive. L’aumento salariale previsto è pari al 5,8%, il livello medio per i due settori è di 79 euro per il lapideo e di 75 euro per il legno. Gli incrementi salariali saranno erogati in tre tranche: ad aprile 2014, gennaio e giugno 2015. Gli arretrati verranno erogati sotto forma di una tantum in due tranche: 80 euro ad ottobre 2014 e altri 80 a settembre 2015. Gli apprendisti percepiranno il 70% delle quote previste. L’importo una tantum sarà riproporzionato in caso di servizio militare, sospensione lavoro, ecc. I lavoratori che dovessero dimettersi o essere licenziati prima delle date sopra previste, dovranno percepire l’una tantum con l’ultima busta paga. Il contratto ha decorrenza retroattiva (dal 1° gennaio 2013) e scadrà il 31 dicembre del 2015.
“Quando un contratto viene rinnovato dopo 15 mesi dalla sua scadenza naturale, probabilmente ci si deve chiedere quali relazioni industriali siamo riusciti a costruire fra le parti”, commenta il segretario nazionale della Filca-Cisl, Paolo Acciai. “Se da una parte è vero che siamo riusciti a mantenere alcuni punti fondamentali sul tema dei contratti a termine e di apprendistato, pur in presenza di un decreto legge arrivato pochi giorni prima dal confronto, rimane il fatto che durante tutte le fasi negoziali l’argomento che ha solo accompagnato la discussione è stato incentrato sul risparmio nei costi di assunzione. A mio avviso è stata persa una occasione per trovare soluzioni, idee, condivisione su temi che anche in via informale molti imprenditori artigiani forse si sarebbero aspettati anche dalle loro associazioni di rappresentanza, che hanno invece preferito insistere con le logoranti lamentele sulla crisi. Il contratto sottoscritto scade il 31 dicembre 2015, e la piattaforma di rinnovo deve essere presentata sei mesi prima della scadenza, quindi a giugno del 2015: vuol dire che è già tempo di pensare a nuove richieste”.
Tra le novità ci sono la costituzione di una commissione che entro sei mesi dovrà definire le linee guida dei requisiti per l’attuazione dei principali elementi di responsabilità sociale e gli interventi migliorativi per quanto riguarda le definizioni del mobbing e delle molestie sessuali, ed inoltre è stata prevista la costituzione di una commissione paritetica che avrà il compito di elaborare i codici di condotta.
Malattia: La normativa sulla malattia e’ stata adeguata alle novità intervenute in caso di trasmissione telematica, ecc.. E’ stato inserito il prolungamento del periodo di comporto non retribuito, pari a 12 mesi in caso di patologie oncologiche e altre gravi infermità.
Contratti a tempo determinato: considerato che è intervenuto un decreto, sono stati cancellati tutti i riferimenti sia alle causali che alle acausalità. Sulla base della normativa vigente, il contratto a termine ha durata massima di 36 mesi per lo svolgimento di qualsiasi mansione. E’ stata modificata la norma precedente relativa ai limiti numerici. Le aziende da 0 a 5 potranno assumere 2 C/T; quelle da 6 a 18 1 C/T ogni 2 dipendenti (prima da 6 a 249 dip. ), da 19 dipendenti in su si applicherà il 25%. Sono poi stati regolati gli intervalli temporali tra un contratto a termine e l’altro e le nuove aperture che non avranno limiti numerici per i primi 15 mesi. Ai fini del computo dei 36 mesi per la trasformazione a tempo indeterminato, verranno calcolati anche i periodi effettuati in somministrazione. E’ stato previsto inoltre il diritto di precedenza su eventuali assunzioni a tempo indeterminato. Sono poi stati regolati gli intervalli temporali tra un contratto e l’altro e demandato alla contrattazione di secondo livello l’individuazione delle ipotesi di assenza degli stessi.
Apprendistato: nonostante il nuovo decreto abbia cancellato il piano formativo individuale, il CCNL, seppur non in modo stringente, ha previsto la possibilità di allegarlo al contratto di assunzione. Il periodo di prova pari a due mesi previsto per gli apprendisti del legno, e’ stato esteso anche ai lapidei. La durata minima del contratto e’ stata definita in sei mesi. Tali durate sono ridotte di sei mesi se l’apprendista e’ in possesso di titolo di studio o attestato professionale attinente la mansione che dovrà svolgere. Per le Pmi è stato precisato che le durate dell’apprendistato superiori a 3 anni vengono ridotte di 24 mesi. In merito all’apprendistato a part time è stato precisato che le ore di formazione devono essere effettuate per intero e quindi non verranno riproporzionate. In merito all’apprendistato in cicli stagionali è stata prevista una durata minima di 14 settimane e massima di sei mesi nell’arco di 12 mesi e per un massimo di 5 anni e inserito il diritto di precedenza. Questa norma diventerà esigibile solo a fronte di accordi nel secondo livello che avrà il compito di definire i settori o i territori. La retribuzione in percentuale è rimasta invariata nonostante i tentativi delle associazione artigiane che avrebbero voluto ridurle.
Ferie: è stato precisato che se il lavoratore non rientra entro 3 giorni dal termine del periodo delle ferie sarà considerato dimissionario salvo i casi di comprovato e giustificato impedimento.
E’ stata prevista la quota di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale che prevede a carico dei lavoratori non iscritti, una trattenuta pari a 25 euro sulla retribuzione di giugno 2014, salvo espressa rinuncia del lavoratore.
Adesso l’accordo dovrà essere sottoposto alla consultazione dei lavoratori, con una consultazione che dovrà avvenire entro metà maggio 2014.