LAVORO, NUOVE REGOLE SUI CERTIFICATI DI MALATTIA

LAVORO, NUOVE REGOLE SUI CERTIFICATI DI MALATTIA

Cambiano le regole per la certificazione della malattia in azienda. I vecchi certificati sbarcano online. La data per il passaggio definitivo alla sola trasmissione telematica è già tracciata: dal 17 giugno prossimo, spiegano in una nota i consulenti del lavoro, al termine del periodo transitorio, il datore di lavoro privato non potrà più richiedere al lavoratore l’invio della copia cartacea dell’attestazione di malattia, ma dovrà prendere visione delle attestazioni di malattia avvalendosi esclusivamente dei servizi resi disponibili dall’Inps.

In base alle nuove disposizioni, è facoltà del datore di richiedere ai propri dipendenti di comunicare il numero di protocollo identificativo del certificato medico inviato via web dal medico.

Tecnicamente, per i lavoratori del settore privato restano in vigore i seguenti obblighi:

– comunicare tempestivamente al datore di lavoro la propria assenza dovuta allo stato di malattia
– comunicare l’indirizzo per la reperibilità nel caso sia diverso dalla residenza o dal domicilio abituale per consentire i controlli medico fiscali
– fornire al datore (su richiesta) il protocollo identificativo del certificato medico
– presentare il formato cartaceo al datore in ipotesi di impossibilità del medico di predisporre l’invio telematico (anche nel caso in cui il datore sia stato abilitato alla consultazione telematica dei certificati).

Tecnicamente, le novità sono state inserite nel collegato al lavoro attraverso l’articolo 25 che ha provveduto ad uniformare il settore privato con quello pubblico circa l’obbligatorietà della trasmissione telematica dei certificati medici. Rispetto alle assenze dal posto di lavoro e alla loro certificazione, una recente sentenza della Cassazione, ha ridefinito i termini legali della questione, mettendo in evidenza come siano compatibili con lo stato di malattia, “brevi uscite” che siano adeguate alle prescrizioni del medico curante rispetto al decorso normale della malattia. La decisione della Corte ha stabilito, quindi, che nessun addebito può essere mosso al lavoratore che compia, ad esempio, delle attività motorie fuori dalla propria abitazione, pur risultando in malattia. Poggiare, quindi, su questo elemento un’eventuale provvedimento di licenziamento è quindi da considerarsi illegittimo. In casi come questo, nei quali sussiste un’attestazione medica, composta anche da accertamenti legati ad esami diagnostici specifici, l’onere della prova della non conformità passa al datore di lavoro.

(dal sito www.conquistedellavoro.it)

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