L’attività d’intermediazione nel mercato del lavoro: la nuova sfida del sindacato

L’attività d’intermediazione nel mercato del lavoro: la nuova sfida del sindacato

Roma
Due questioni importanti affrontate nell’ultimo Esecutivo Filca: la domanda e l’offerta di lavoro per gli addetti del settore costruzioni e la nuova normativa inerente gli appalti
Il Decreto legislativo 276 del 2003 sulla attuazione delle deleghe in materia d’occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 30/2003, prevede la possibilità anche per i sindacati di svolgere l’attività d’intermediazione tra domande ed offerta di lavoro, previa apposita autorizzazione da parte del ministero competente. La Filca ha deciso di dotarsi di un apposito strumento nazionale per svolgere tale attività in tutti i settori che rappresenta. Con il sostegno del dipartimento confederale competente e con l’apporto scientifico dell’Associazione Adapt dell’Università di Modena Reggio Emilia, sono state esaminate le varie opportunità per lo svolgimento da parte sindacale di quest’attività che è possibile esercitare direttamente, indirettamente o in collaborazione con altri soggetti (come per una qualsiasi agenzia di lavoro). Nell’opzione indiretta, possono candidarsi ad intermediare tra domanda ed offerta, le associazioni che hanno un riconoscimento istituzionale a livello nazionale con oggetto sociale la tutela e l’assistenza delle attività imprenditoriali, del lavoro e delle disabilità come il patronato o, anche gli enti bilaterali, su cui la Filca ha una profonda e diffusa esperienza di gestione pluridecennale. La Filca, dopo aver valutato tutte le opzioni, ha ritenuto opportuno propendere per lo svolgimento diretto da parte della Federazione di suddetta attività costruendo su tutto il territorio un vero e proprio sistema nazionale dotato di nodi regionali e di sportelli territoriali per offrire ai lavoratori iscritti e non, un nuovo servizio a loro tutela. Rimane fermo, però, che per la Filca, l’allocazione dei servizi d’incontro tra domanda ed offerta nel mercato del lavoro debba essere realizzata, in via prioritaria, all’interno degli Enti bilaterali della categoria, perseguendola con la strategia contrattuale. In tal senso, l’Esecutivo ha impegnato le strutture ad ogni livello ad implementare quanto già previsto all’interno del Ccnl, e cioè la costituzione delle Borse di lavoro, nell’ambito delle Scuole Edili al fine di creare un primo nucleo di servizio alle imprese e ai lavoratori da raccordarsi in una rete nazionale. Per accelerare la realizzazione di quest’obiettivo e per far crescere una concreta esperienza da mettere a disposizione della categoria e della Cisl, la Filca, al contempo, ritiene che sia giunto il momento di organizzare una propria risposta associativa al bisogno diffuso di una tutela e di un servizio a disposizione dei lavoratori, a cominciare dai propri soci. La Federazione, perciò, si doterà di una società nazionale s.r.l. per lo svolgimento di tale attività interamente della Filca. In questo modo potrà avvalersi dei requisiti semplici previsti dal D.Lgs. 276 che, a differenza della costituzione di una qualsiasi agenzia d’intermediazione, per la quale sono previsti requisiti finanziari, immobiliari e professionali complessi e “pesanti”, la nuova società che la Filca sta costituendo dovrà dotarsi di un capitale sociale minimo di 10mila euro, come previsto dalla normativa sulle s.r.l. Attraverso tale società e mediante la rete delle sue organizzazioni territoriali e regionali, il sindacato degli edili si occuperà anche dell’attività di ricerca , formazione, selezione e ricollocazione. Gli ulteriori requisiti che si dovranno soddisfare, così come le altre agenzie di intermediazione, sono: adeguate competenze professionali (esperienza in materia di relazioni industriali ovvero sindacalisti); idonei locali; assenza di condanne penali a carico di amministratori, direttori generali ecc.; distinte divisioni operative, gestite con contabilità analitica e separata per ogni tipo di attività svolta; interconnessione con la Borsa nazionale del Lavoro; tutela del diritto del lavoratore alla diffusione dei propri dati. Nella sede principale a livello nazionale, la società di servizi deve avere 4 dipendenti qualificati, che abbiano cioè 2 anni di esperienza professionale in uno dei settori indicati tra cui quello delle relazioni sindacali. In ogni regione devono essere presenti 2 addetti qualificati, con i medesimi requisiti. Anche in ogni realtà locale devono essere presenti 2 dipendenti con qualificazione minima: esperienza (senza limite di durata) in uno dei settori indicati, titolo di studio (laurea in giurisprudenza, economia, psicologia, scienze politiche ed affini) o che abbiano frequentato corsi di formazione relativi a materie inerenti il mercato del lavoro o che abbiano esperienza in materia di relazioni industriali. Dopo aver approvato la delibera, il Comitato Esecutivo Filca ha delegato la segreteria a predisporre tutti gli atti giuridici ed organizzativi volti alla richiesta d’autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro per lo svolgimento di questa attività, che deve essere un ulteriore servizio da poter offrire ai lavoratori, implementando all’interno della Filca un sistema nazionale di intermediazione tra domanda ed offerta per il quale saranno avviati percorsi formativi professionalizzanti agli operatori sindacali che erogheranno questo servizio.

Claudio Sottile

Intervista a Giuseppe Virgilio
Segretario, con l’inizio della nuova legislatura si prospettano, a livello politico ed economico, nuovi e diversi interventi a sostegno della crescita del Paese. In che modo il settore delle costruzioni si prepara ad affrontare le nuove sfide? In questo contesto, il ruolo del settore delle costruzioni e dei settori dell’indotto è assolutamente strategico, perchè un paese che vuole aumentare il livello di competitività del proprio sistema produttivo, non può fare a meno di contare su una rete di infrastrutture moderne e su un sistema produttivo edile capace di supportarla. Per far fronte a questa necessità, nell’ultimo Esecutivo Filca avete individuato alcune priorità che l’intera categoria dovrà portare avanti nei prossimi mesi. Quali? In primo luogo, occorre attraverso la concertazione tra le parti sociali e le istituzioni a livello centrale, regionale e periferico, rideterminare gli assi strategici di un piano infrastrutturale che il precedente governo non ha saputo indicare. Non ha destato meraviglia, infatti, l’allarme lanciato alcuni giorni fa dalle autorità di governo sull’imminente esaurimento delle risorse finanziarie disponibili con il rischio di dover interrompere i lavori e chiudere i cantieri di diverse grandi opere in corso di realizzazione. Per scongiurare questo pericolo il governo dovrà al più presto provvedere con misure di urgenza al reperimento di risorse aggiuntive. Tale operazione richiederà un’opera di revisione del piano degli interventi approvati ed un processo di selezione per individuare un numero contenuto di grandi opere, privilegiando quelle effettivamente cantierate che risultino legate alle infrastrutture ordinarie, direttamente connesse ai bisogni delle singole aree territoriali. Segretario, dal 1° luglio, entra in vigore il nuovo Codice degli appalti… Nell’ultimo scorcio della passata legislatura e quasi alla “chetichella”, il precedente Governo ha interpretato una delega che il Parlamento gli aveva consegnato, approvando un nuovo codice per i contratti pubblici che recepisce due direttive europee fondamentali in materia. Con tale codice il settore viene ad essere regolamentato da un nuovo sistema di norme ormai totalmente lontane da quell’allarme sociale che nei primi anni ’90 provocò l’emanazione della Legge Merloni che poi più volte è stata emendata e modificata. La Filca, di fronte a questa novità, anche se il precedente Governo non ha utilizzato la concertazione nemmeno per l’emanazione di questo codice, è chiamata ad offrire il proprio contributo almeno per la parte che più interessa alla propria capacità di rappresentanza degli interessi dei lavoratori del settore. La domanda che sorge spontanea a questo punto è che fine farà il sistema delle tutele dei lavoratori che nei decenni la categoria è stata in grado di inserire all’interno della legislazione in materia di appalti? E’ questo il punto. Infatti, se da una parte il legislatore comunitario persegue l’obiettivo dell’allargamento e del consolidamento del mercato unico europeo, dall’altra parte per quello che ci riguarda, occorre verificare che ciò non si traduca in abbassamento del livello di tutela dei nostri lavoratori. Anzi, l’esperienza di questi anni ci dice che un legislatore attento che voglia veramente elevare il livello di qualità della concorrenza nel settore delle costruzioni, deve fare perno su tre obiettivi: regolarità contributiva e retributiva, qualità e sicurezza del ciclo produttivo e, in ultimo, qualificazione della manodopera. Segretario, il d.lgs. 276 ha introdotto, in materia di gestione del mercato del lavoro alcuni istituti significativi, tra cui c’è la possibilità che il sindacato promuova attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro. In che modo la Filca pensa di attuare questa novità? Il legislatore, con il contributo in alcune parti avanzato dalla Cisl, ha chiamato gli Enti Bilaterali e le organizzazioni comparativamente più rappresentative del mondo dell’impresa e del lavoro a svolgere in via sussidiaria compiti di organizzazione e di razionalizzazione del mercato del lavoro, prima consegnati esclusivamente alla mano pubblica con un conseguente ed inesorabile deperimento complessivo della qualità e della efficienza del servizio reso. In questo contesto l’Esecutivo Filca ha assunto tutto il lavoro prioritario che la segreteria nazionale ha svolto, in questi mesi, con il supporto di apposite strutture scientifiche, per progettare una forma propria di intervento diretto a sostegno dell’incontro tra domanda ed offerta nei settori delle costruzioni e del legno. Il sistema degli Enti Bilaterali resta per la categoria il luogo più proprio a cui consegnare il ruolo di nuovi soggetti intermediari tra la domanda e l’offerta. Sappiamo tutti, però, le pigrizie ed i ritardi di alcune organizzazioni sindacali che dilazioneranno nel tempo l’entrata in campo nella gestione del mercato del lavoro degli enti paritetici. Per avvicinare quel tempo, la Filca tenterà, nelle prossime settimane, di entrare direttamente nella gestione della intermediazione. Come e in quale modo la Federazione entrerà direttamente nel ruolo di intermediario? La Filca ha progettato di servirsi delle norme di cui al d.lgs. che prevedono dei requisiti ridotti e semplificati per le organizzazioni sindacali che intendono gestire pezzi del mercato del lavoro, attraverso la costituzione di una società s.r.l. di servizi a capo di un sistema nazionale a rete che deve avere i suoi presidi nelle strutture regionali ed i suoi sportelli nelle strutture territoriali.

Sara Martano

Focus sul nuovo Codice dei contratti pubblici: quali tutele per i lavoratori?
L’entrata in vigore, il 1° luglio, del decreto legislativo 163/2006, il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, obbliga tutti gli attori del settore ad una riflessione sull’impatto che avrà la nuova normativa. Questo nuovo codice nasce, come legge di recepimento delle direttive europee 2004/17 e 2004/18 aventi come oggetto l’armonizzazione delle discipline applicate ai lavori pubblici di lavori, servizi e forniture, all’interno di tutti gli Stati Membri dell’Ue, per favorire la concorrenza ed il consolidamento di un mercato unico per l’Europa dei 25. Ciò che ispira profondamente tale disciplina è un’attenta tutela dei principi quali la parità di trattamento tra tutti gli operatori economici, la trasparenza amministrativa, la non discriminazione delle imprese secondo il Paese di provenienza. C’è da fare un distinguo, poi, tra gli appalti sopra soglia comunitaria (con un importo a partire da 5.278.000 euro) e quelli sotto soglia comunitaria. Nei primi, che per la loro dimensione economica attraggono operatori da diversi Paesi comunitari, il legislatore si preoccupa di garantire una tutela maggiore della libera concorrenza, mentre nei secondi, essendo di più ridotta dimensione, l’esigenza è minore, sempre mantenendo però il rispetto dei principi generali del Trattato istitutivo delle comunità europee. Se l’obiettivo delle direttive comunitarie è quello di tutelare la libera concorrenza, per parte nostra il sindacato, nell’ambito della disciplina dei contratti di lavoro, servizi e fornitura, deve riuscire ad inserire norme che siano in grado di tutelare i lavoratori, di difenderne i diritti ed affermare nuove conquiste. Al sindacato , ciò che interessa, non è tanto la distinzione tra appalti sopra o sotto soglia, quanto l’individuazione, nell’ambito della procedura dell’appalto, di regole che siano in grado di elevare il livello della qualità produttiva da una parte, e, dall’altra di rafforzare la tutela dei lavoratori. Infatti in questi decenni qualche volta si è verificato il dato per cui la logica della tutela della concorrenza e dell’imparzialità nell’agire amministrativo del nostro ordinamento interno, spesso non sono state coniugate con la concreta tutela dei diritti dei lavoratori che si trovano in condizioni sociali differenti. Al sindacato, perciò, non può bastare una lettura “tecnica” di questo nuovo codice, ma, occorre un’analisi che scaturisca dall’esigenza di garantire che le novità in esso riportate, non diventino penalizzazioni per i lavoratori ma possibilità di affermazione e di miglioramento dei diritti. E’ da tener presente, inoltre, l’annoso problema dell’articolazione delle competenze tra Stato e Regioni: la tutela e la sicurezza del lavoro, infatti, sono materie attribuite alla competenza concorrente del legislatore statale e di quello regionale ed anche qui il sindacato deve ricercare gli spazi, attraverso il dialogo con le istituzioni, per elevare il livello di qualità del ciclo produttivo degli appalti. Proprio in questo contesto e, cercando di cogliere questo obiettivo, la Filca ha esaminato il nuovo testo del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. C’è un radicale cambiamento di impostazione con norme più complesse ed articolate rispetto al passato. Per molte parti innovative, il codice rimanda, poi, ad un nuovo regolamento che ancora non è stato varato e ciò porterà limiti applicativi per la non concomitanza della loro entrata in vigore. Al Governo è concesso di emanare disposizioni per correzioni ed integrazioni nei 2 anni successivi all’entrata in vigore di tale Codice. E’ importante, quindi, che gli operatori del settore dialoghino per garantire un giusto equilibrio degli interessi in campo. In questa situazione s’innestano le proposte e le riflessioni Filca. Un primo aspetto riguarda il nuovo istituto dell’ “avvilimento”, ossia il meccanismo attraverso il quale un soggetto imprenditoriale si avvale, in sede di gara o di qualificazione, dei mezzi o dei requisiti di un’altra impresa. Ciò s’inserisce nel panorama delle trasformazioni dell’assetto del sistema produttivo sempre più caratterizzato da fenomeni di segmentazione dei processi e d’esternalizzazione di fasi d’attività dell’impresa. Nella logica comunitaria l’avvalimento vorrebbe essere una risposta soddisfacente alle necessità degli attuali modelli imprenditoriali ma pone molti problemi e rischia di avere forti implicazioni sui diritti dei lavoratori. Tutti i meccanismi di avvalimento devono essere tradotti in contratti, stipulati tra l’imprenditore avvalso (detentore dei meccanismi dell’avvalimento) e quello ausiliario (che eseguirà l’opera) che potranno incidere sull’ambito giuridico dei lavoratori impiegati dall’uno e dall’altro contraente. Per questo motivo, la Filca ritiene che debbano essere specificati nel regolamento attuativo, attraverso norme applicative e dettagliate, i limiti entro i quali i contratti potranno riguardare i lavoratori anche per armonizzare la nuova disciplina con quella in materia di interposizione illecita di manodopera. Un altro aspetto riguarda i contenuti del capitolato generale d’appalto, che nella legge Merloni erano specificati all’interno di un decreto ministeriale. Ora il nuovo Codice prevede che le stazioni appaltanti possano adottare propri capitolati generali che contengono le obbligazioni per i propri contratti. Nell’attuale capitolato generale ci sono disposizioni, frutto di conquiste importanti per i lavoratori del settore, come ad esempio, quella in materia di ritenute di garanzia per l’assolvimento degli obblighi della contribuzione previdenziale e quella che riguarda il pagamento delle retribuzioni dovute ai dipendenti dell’appaltatore. La Filca, perciò, ritiene che il regolamento attuativo debba contenere norme specifiche che obblighino le stazioni appaltanti a recepire tali disposizioni perché non vengano annullate con l’adozione, da parte delle singole stazioni appaltanti, di capitolati evasivi e non chiari in materia di tutela dei lavoratori impiegati dall’impresa aggiudicataria. Sempre parlando di contribuzione previdenziale, nell’ambito del codice, ci si deve soffermare sulla normativa per ciò che riguarda il documento unico di regolarità contributiva (Durc) che non è stato modificato nel nuovo codice dei contratti pubblici. E’ necessario che nel regolamento ci siano le norme che prevedano la presentazione di quest’importante documento da parte delle imprese, armonizzandolo con le novità relative ai procedimenti di affidamento e di controllo sugli atti, ed ampliandone l’applicazione del Durc ai settori dei servizi e delle forniture. Un ulteriore aspetto, già sollevato dalla Commissione Europea, è quello relativo all’integrazione di aspetti sociali negli appalti pubblici. Il codice ha recepito, nel nostro ordinamento, un principio importante: quello secondo il quale il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti della normativa vigente, a criteri ispirati a necessità sociali e di tutela dell’ambiente, se sono stati inseriti nei bandi di gara. Ciò apre importanti prospettive, perché il vasto mercato degli appalti pubblici, divenga un mezzo per raggiungere obiettivi di integrazione sociale e di salvaguardia di diritti, come i meccanismi di tutela che troviamo nel principio della offerta economicamente vantaggiosa. Inoltre, occorrerà apportare modifiche ad alcune discipline che sono state riprese all’interno del Codice come quelle che fanno riferimento a meccanismi simili a quelli previsti dalla legge Salvi (oggi, nel nuovo codice nell’art. 87) con l’obiettivo di impedire i ribassi anomali nell’ambito delle gare, che poi si ripercuotono in riduzione delle garanzie ai lavoratori e nell’evasione degli obblighi contributivi, retributivi e contrattuali. Per ciò che concerne l’utilizzo di forme contrattuali diverse dall’appalto, esistono problemi del tutto peculiari, basti pensare al contratto di concessione e a come questo permetta ad un concessionario, che può essere mero gestore dell’opera, di scegliere il soggetto realizzatore della stessa. E’ molto importante, secondo la Filca, che il concess
ionario, nello scegliere il soggetto che realizzerà i lavori, sia soggetto a controlli atti a garantire sia la tutela della concorrenza che il rispetto delle norme a salvaguardia dei lavoratori. E’ opportuno anche un cenno in materia di sicurezza sul lavoro, perché il decreto legislativo 163/2006 dispone che sia modificato il dpr 222/03 in materia di piani di sicurezza nei cantieri. Dato che questo tema fa parte della tutela dei diritti dei lavoratori è fondamentale sollecitare un confronto fatto di cooperazione tra le parti sociali, affinché le modifiche da apportare siano frutto di una concertazione. Per quanto riguarda i lavori relativi alle infrastrutture strategiche ed agli insediamenti produttivi, il codice ha recepito per intero il contenuto della Legge Obiettivo in un unico corpus normativo ma, date le particolarità che esistono in tale disciplina e per l’ampiezza delle deroghe che introduce alla normativa applicabile agli altri contratti pubblici, si ritiene ritornare qui su una proposta che la Filca ha già avanzato sulla base delle prime esperienze dei cantieri in cui si è operato con il sistema del contraente generale. Infatti il modello di impresa che la legge Obiettivo tende a designare, è in realtà quella di un soggetto in grado di redigere e coordinare il complesso delle attività , anche quelle della committenza, tipiche del project manager . Soprattutto la spinta verso una struttura organizzativa imprenditoriale orientata alla gestione del processo e priva di struttura per l’esecuzione viene sancita in modo forte ed esplicito dal D.Lgs. con la definizione dei criteri per la scelta dell’offerta economicamente più vantaggiosa negli affidamenti a contraente generale. Due soli sono infatti i criteri che il D.Lgs. indica ad integrazione di quelli definiti dal D.Lgs. 190/2002: la maggiore entità di lavori e servizi che il contraente generale si impegna ad affidare ad imprese nominate in sede di offerta; la maggiore entità, rispetto a quella prevista dal bando, del pre-finanziamento che il candidato è in grado di offrire. Il primo elemento premia il contraente generale che subappalta o subaffida il maggior numero di attività sia di lavori che di servizi, il secondo premia il contraente generale che è in grado di richiedere il pagamento solo in fase di collaudo del massimo possibile dell’importo dell’appalto aggiudicato. Da ciò ne consegue che l’obiettivo perseguito dalla Legge 443, quella cioè di far crescere la dimensione delle nostre imprese generali non viene in realtà realizzato nei fatti, ed anzi è lo stesso sistema di qualificazione del contraente generale che alimenta un’ulteriore destrutturazione del ciclo produttivo ed una diffusa segmentazione dell’impresa. La Filca ha già proposto di apportare una modifica alla normativa di riferimento chiedendo che venga valorizzata la presenza delle risorse umane all’interno dell’impresa e la capacità di intervenire direttamente nell’esecuzione dei lavori all’interno del sistema di qualificazione. Nei prossimi giorni la Filca insieme alle altre organizzazioni sindacali di categoria e a quelle confederali, espliciterà le proposte da inserire all’interno dei Regolamenti Attuativi del Codice dei contratti per irrobustire gli obiettivi di politica industriale della regolarità, della sicurezza e della qualità del ciclo produttivo e quelli di politica sociale volti a garantire la tutela dei lavoratori nell’ambito degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.

C.S.

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