LATERIZI E MANUFATTI CEMENTIZI INDUSTRIA, ACCORDO VICINO PER IL RINNOVO DEL CCNL

LATERIZI E MANUFATTI CEMENTIZI INDUSTRIA, ACCORDO VICINO PER IL RINNOVO DEL CCNL

Nel corso della trattativa per il rinnovo del CCNL Laterizi e Manufatti cementizi Industria scaduto il 31 marzo 2013, svoltasi il 9 aprile scorso presso la sede di Andil, sono stati concordati i testi degli istituti contrattuali contenenti le modifiche introdotte a seguito delle recenti innovazioni legislative.
Sulle parti economiche quali salario, previdenza complementare e sanità integrativa, la proposta della controparte è ancora distante dalle richieste contenute in piattaforma, pertanto, abbiamo convenuto di aggiornare il confronto, con la possibilità di giungere all’accordo definitivo, per il giorno lunedì 6 maggio, alle ore 14.00 sempre presso la sede di Andil in Via Torlonia, 30 – Roma.
Nei documenti emendati si evidenziano i seguenti temi innovativi:

  • sistema di relazioni industriali:
    o l’Osservatorio Nazionale monitorerà alcuni temi, oggetto di rivendicazione nella piattaforma, quali:
  1. i piani industriali, le delocalizzazioni, fusioni e cessioni, ecc.;
  2. le aziende che non adottano comportamenti etici;
  3. i fenomeni di infiltrazioni mafiose e i reati contro il territorio e l’ambiente;
  4. la promozione di politiche per il miglioramento dell’efficienza energetica.

o il Gruppo di Lavoro Paritetico diverrà operativo entro il 30 giugno e si occuperà di mercato del lavoro, formazione professionale, sicurezza sul lavoro, welfare integrativo, RSI, partecipazione dei lavoratori.

  • revisione dell’accordo sull’apprendistato professionalizzante:
    o regolamentazione del periodo di formazione da un minimo di 12 mesi per qualifica finale E, fino a un massimo di 36 mesi per i livelli B, A e AS;
    o il trattamento economico rimane collegato alla suddivisione della formazione in tre periodi con esclusione della categoria di destinazione finale “E”;
    o equiparazione dei trattamenti di malattia e infortunio a quelli della categoria di appartenenza;
  • disciplina del contratto a tempo parziale:
    o ratificate le possibilità di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (e viceversa) per:
  1. i lavoratori affetti da patologie oncologiche con ridotta capacità lavorativa;
  2. patologie oncologiche riguardanti il coniuge, il figlio o i genitori;
  3. assistenza a una persona convivente con totale o permanente inabilità lavorativa di cui alla legge n. 104/1992;
  4. il caso di lavoratore o lavoratrice con figlio convivente di età non superiore a 13 anni o con figlio convivente portatore di handicap di cui alla legge n. 104/1992;

o adeguamento alla normativa vigente sulle clausole elastiche e flessibili.

  • disciplina del contratto a tempo determinato:
    o definizione di un unico limite percentuale di assunzioni con “causale” e “senza causale” a tempo determinato e di somministrazione a tempo determinato, nella misura del 22% sulla media annua degli occupati a tempo indeterminato;
    o stabilite le causali per ridurre i tempi di intervallo (da 90-60 gg a 30-20) nella successione tra un contratto a tempo determinato e uno successivo;
  • disciplina della somministrazione di lavoro:
    o uniformati i limiti percentuali di assunzioni in somministrazione a tempo determinato e con contratto a tempo determinato nella misura massima del 22%;
    o utilizzo massimo della tipologia contrattuale nel tetto massimo del 12%;
  •  appalti ed esternalizzazioni:
    o sono state recepite le richieste contenute in piattaforma.
  • malattia e infortunio non sul lavoro:
    o il periodo di comporto può essere prolungato di ulteriori 12 mesi in caso di emodialisi, malattie oncologiche, cardiocircolatorie.

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