INFORTUNIO SUL LAVORO? L’AZIENDA RISPONDE ANCHE DELLA NEGLIGENZA DEL LAVORATORE

INFORTUNIO SUL LAVORO? L’AZIENDA RISPONDE ANCHE DELLA NEGLIGENZA DEL LAVORATORE

I datori sono avvisati: in caso di infortunio sul lavoro, la responsabilità non è solamente del delegato per la sicurezza del servizio di prevenzione e protezione, ma anche dell’azienda. E questo anche se c’è stata negligenza da parte del lavoratore. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 32357 del 26 agosto 2010.
Gli Ermellini sostengono infatti che “l’addebito di responsabilità formulabile a carico del datore di lavoro non è escluso dai comportamenti negligenti, trascurati, imperiti del lavoratore, che abbiamo contribuito alla verificazione dell’infortunio, giacché al datore di lavoro, che è “garante” anche della correttezza dell’agire del lavoratore, è imposto (anche) di esigere da quest’ultimo il rispetto delle regole di cautela” (…). “Il datore di lavoro, quale diretto responsabile della sicurezza del lavoro, deve operare un controllo continuato e pressante per imporre che i lavoratore rispettino la normativa e sfuggano alla tentazione, sempre presente, di sottrarsi ad essa anche instaurando prassi di lavoro non corrette e foriere di pericoli”.
Piazza Cavour precisa che la colpa del datore di lavoro è esclusa solo in caso di comportamenti “abnormi” del lavoratore e cioè comportamenti “eccezionali ed imprevedibili” tali da non far ritenere la condotta del datore di lavoro come un antecedente, anche remoto, dell’evento dannoso, proprio in virtù dell’eccezionalità del comportamento del lavoratore.
La sentenza implica inoltre che la presenza del delegato alla sicurezza sui luoghi di lavoro non esclude la responsabilità dell’azienda, che rimane l’unico garante della sicurezza nei luoghi di lavoro: la Corte ha infatti specificato che la nomina del delegato per la sicurezza non equivale a “delega di funzioni” utile ai fini dell’esenzione del datore di lavoro da responsabilità per violazione della normativa infortunistica, perché gli consentirebbe di “trasferire” ad altri la posizione di garanzia che questi ordinariamente assume nei confronti dei lavoratori. Tale posizione di garanzia compete infatti al datore di lavoro in quanto ex lege onerato dell’obbligo di prevenire la verificazione di eventi dannosi connessi con l’espletamento dell’attività lavorativa.

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