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Firmato l’avviso comune per il sommerso in edilizia. Enti bilaterali in primo piano

Firmato l’avviso comune per il sommerso in edilizia. Enti bilaterali in primo piano

AVVISO comune Anaepa Confartigianato, Anse Assoedili Cna, Fiae Casartigiani, Claai, Ancpl Lega, Federlavoro Confcooperative, Aicpl Agci; Aniem Confapi; Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil. È stato definito il seguente “avviso comune” in materia di emersione del lavoro irregolare in edilizia. Le parti, a seguito di quanto rilevato nel tavolo nazionale sul lavoro sommerso nel settore delle costruzioni, attivato dal ministero del Lavoro, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri concordano sulla necessità di ripristinare regole certe per il corretto funzionamento del mercato del lavoro. Le parti si impegnano a perseguire tale obiettivo nel riconoscimento reciproco dei rispettivi ruoli all’interno del mercato di riferimento e ritengono che le seguenti proposte debbano essere recepite dal Governo per i necessari interventi di natura legislativa. Le parti concordano che la specificità di settore richiede interventi mirati alla repressione di fenomeni elusivi delle disposizioni di legge e contrattuali, in stretta connessione con le doverose tutele per i lavoratori dell’edilizia. Le parti concordano altresì che gli interventi per la regolarità delle imprese di settore e per la sicurezza del lavoro edile non possono prescindere dal ruolo affidato dalle parti sociali nei contratti collettivi di lavoro di riferimento agli enti bilaterali che, pertanto, assumono un’importanza strategica per gli obiettivi propri del presente avviso comune. Le parti convengono, quindi, di istituire un Comitato della bilateralità con lo scopo di rendere omogenee le regole cui debbono essere informati gli Organismi bilaterali di settore, in particolare per quanto attiene i criteri ed i contenuti relativi all’emissione della certificazione di regolarità contributiva. Il Comitato per la Bilateralità ha il compito di vigilare attivamente sulla corretta applicazione delle norme definite tra le parti. Le parti, inoltre, con il suddetto avviso comune intendono porre in essere anche le azioni preliminari per portare a totale compimento gli specifici impegni di natura contrattuale assunti con gli Accordi del 29 gennaio 2002, del 4 febbraio 2002, del 18 febbraio 2002, del 24 aprile 2002. Le parti convengono anche che alcune delle proposte contenute nel presente avviso comune concorrono alla effettiva realizzazione di importanti misure, pure di contrasto del lavoro irregolare in edilizia, contenute nella recente riforma del mercato del lavoro di cui al decreto legislativo di attuazione n. 276 del 10 settembre 2003, con riferimento all’art. 86 comma 10 B Bis e B Ter. Le parti si danno inoltre atto che il persistere di una grave sperequazione tra il settore delle costruzioni e il settore manifatturiero e, in particolare, del peso degli oneri sociali, costituisce una delle cause del fenomeno del lavoro sommerso e impone interventi per la riduzione di tale costo in edilizia. Le parti per dotare il settore di efficaci strumenti di lotta all’evasione fiscale e contributiva, concordano sulla necessità di istituire un sistema di regole per l’accesso al settore tramite percorsi formativi obbligatori. Tutto ciò premesso, le parti propongono l’adozione dei seguenti provvedimenti. Documento unico di regolarità contributiva Stipula della Convenzione tra Inps, Inail e parti sociali per l’istituzione, presso ogni provincia, del documento unico di regolarità contributiva (Durc) che attesti, pertanto, la regolarità delle imprese non solo nei confronti degli Istituti, ma anche per quanto attiene la Cassa Edile. Tale documento dovrà essere rilasciato dallo sportello costituito ad hoc presso le Casse Edili operanti nei diversi livelli territoriali. Il Durc, da intendersi anche quale misura di snellimento e semplificazione in materia di adempimenti per le imprese, deve essere istituito in ottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 266 del 22 novembre 2002 per gli appalti pubblici, nonché per i lavori privati dell’edilizia, dalla norma contenuta nell’art.86, comma 10 del citato decreto legislativo n. 276 che introduce, anche per questo ambito, l’obbligo di certificare la regolarità contributiva. Le parti concordano sulla opportunità che il ministero del Lavoro con circolare interpretativa delle norme di cui all’art.86 comma 10 del citato decreto dia istruzioni nel senso che in assenza di certificazione della regolarità contributiva, non è possibile procedere all’inizio dei lavori in quanto è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo (permesso di costruire e Dia). Agevolazione fiscale del 41% Strutturalità dell’agevolazione fiscale di cui all’art. 1 della legge n. 449 del 1997 e successive modificazioni che prevede la detrazione del 41% per gli interventi finalizzati alla ristrutturazione – ai sensi della L. 5 agosto 1978 n. 457, art. 31, lett. a), b), c), d) e successive modifiche – dei fabbricati a destinazione abitativa, limitando tale beneficio solo alle imprese iscritte e in regola con gli obblighi previdenziali, di legge e contrattuali, comprese le Casse Edili. Impegno ad effettuare le azioni necessarie per la modifica della direttiva comunitaria che permetta il mantenimento dell’aliquota IVA al 10% anche per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Agevolazione contributiva dell’11,50% Strutturalità dell’agevolazione contributiva di cui all’art. 29 della legge n. 341/95, pari all’11,50%, rivolta alle imprese iscritte e in regola con la Cassa Edile e che versano i contributi sull’orario di lavoro contrattuale, eliminando al contempo la previsione per ogni anno dell’emanazione del decreto interministeriale di determinazione della misura dell’agevolazione stessa. Decontribuzione dei trattamenti aggiuntivi alla retribuzione stabilita dai contratti collettivi Decontribuzione dei trattamenti erogati in aggiunta alla retribuzione stabilita dai contratti collettivi, che da una parte riduce il costo del lavoro e dall’altra provoca effetti benefici sul versante fiscale e sulla previdenza complementare. La disposizione legislativa infatti deve prevedere che: – la decontribuzione attiene i trattamenti erogati dopo l’entrata in vigore della disposizione stessa; – i trattamenti di che trattasi concorrono a formare l’imponibile fiscale; – è destinato alla previdenza di settore un importo pari al 10% dell’importo annuo decontribuito; – il meccanismo di decontribuzione si attua nei confronti delle imprese iscritte e in regola con la Cassa Edile. Cassa integrazione guadagni ordinaria Riduzione del contributo, a parità di prestazioni, dovuto dalle imprese edili per gli operai dall’attuale 5,20% alle misure in atto per gli altri settori dell’industria (1,90% – 2,20%). La riduzione non comporterebbe oneri per l’erario in quanto il relativo fondo risulta da tempo largamente attivo. Tale riduzione potrà consentire alle parti sociali di destinare agli ammortizzatori sociali contrattuali di settore, in regime di mutualizzazione, parte del risparmio così ottenuto dalle imprese. In particolare, potrebbero essere integrati attraverso le Casse Edili dei trattamenti percepiti dai lavoratori derivanti dagli ammortizzatori sociali. Comunicazione dell’assunzione Il termine entro il quale effettuare le prescritte comunicazioni di cui all’art. 9bis della legge n. 608/96 e successive modificazioni deve essere fissato in data antecedente l’assunzione del singolo lavoratore. Sicurezza sul lavoro Sulla base del principio di autoregolamentazione e di autocontrollo del settore attraverso i propri enti paritetici prevedere, nell’ambito della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, agevolazioni per le imprese che dimostrino di operare per la sicurezza dei lavoratori, anche tramite corsi di formazione, utilizzando gli enti paritetici previsti dalla contrattazione collettiva di settore, Casse Edili, Scuole Edili e Comitati Paritetici per la prevenzioni infortuni, l’igiene e la sicurezza sul lavoro. In particolare, riconoscimento delle funzioni di informazione e formazione – di cui al decreto legislativo n. 626/94 – e di quelle contrattualmente affidate ai suddetti Comitati. I provvedimenti legislativi in tal senso e le pattuizioni delle parti
sociali circa le modalità dell’assistenza e consulenza tecnica dovranno comportare una programmazione degli interventi ispettivi con priorità nei confronti delle imprese non iscritte alla Cassa Edile o a cui la Cassa Edile non rilasci il documento unico di regolarità contributiva per accertate irregolarità delle imprese stesse. Le parti si riservano di concordare in sede di rinnovo del Ccnl disposizioni tese a introdurre sistemi di riconoscimento dei lavoratori, anche attraverso l’obbligo per gli stessi di possedere copia della dichiarazione di assunzione di cui al decreto legislativo n. 297 del 2002. Nota Con la definizione di Cassa Edile, si intendono tutti gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni maggiormente rappresentative firmatarie di Ccnl e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative firmatarie di Ccnl. Le parti ritengono che il ministero debba definire una proposta organica su tempi e modalità di attuazione dei punti del presente Avviso Comune prima della sua sottoscrizione. Le parti concordano, affinché il Tavolo che ha dato luogo alla sottoscrizione del presente Avviso Comune, sia presieduto dal Ministero del Lavoro, con la presenza del Comitato nazionale per l’emersione del lavoro non regolare e sia composto da: Inail; Inps; Ance; Anaepa Confartigianato, Anse Assoedili Cna, Fiae Casartigiani, Claai, Ancpl Lega, Federlavoro Confcooperative, Aicpl Agci; Aniem Confapi; Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil. Le parti concordano altresì che il Tavolo sia reso permanente con lo scopo di monitorare il fenomeno del lavoro irregolare. Dichiarazione comune Le parti riconoscono che le Casse Edili sono lo strumento per l’attuazione dei contratti e accordi collettivi stipulati tra le federazioni nazionali dei lavoratori e le organizzazioni nazionali degli imprenditori sottoscritte, nonchè tra le rispettive organizzazioni territoriali. Tale sistema è espressione dell’autonomia collettiva ed è basata sul principio di bilateralità e pariteticità. Dichiarazione tra le parti firmatarie dell’avviso comune Le parti sottoscritte, in conformità con quanto disposto dall’articolo 86 comma 10 del decreto legislativo n.276/2003, essendo venute a conoscenza della Convenzione stipulata il 3 dicembre 2003 tra Inps e Inail, in attuazione dell’articolo 2 della legge n.266/2002, sollecitano il sottosegretario Sacconi a convocare le parti sociali affinchè sia predisposta la Convenzione tra i suddetti istituti e le Casse Edili. Ciò al fine di rendere effettivo il disposto della citata legge nell’ambito delle azioni tra le parti convenute per la lotta al lavoro irregolare.

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