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COVIP SU PREMORIENZA ISCRITTO

COVIP SU PREMORIENZA ISCRITTO

Roma
Testo a cura di Piero Baroni
Con il documento della Commissione COVIP, approvato il 15 luglio 2008, si risolve l’annosa questione dei riscatti in caso di premorienza degli iscritti ai Fondi Pensione. La COVIP, in merito alla controversa materia, dichiara che il beneficiario scelto dall’iscritto, ancorché in presenza di legittimi eredi previsti dalle norme sulla successione, ha diritto di rivendicare tutto il montante accumulato dal socio iscritto alle diverse forme di previdenza complementare.
Quindi, le norme civilistiche in merito alla successione scattano solo quando il socio non ha formalmente indicato ai fondi un beneficiario. In questo caso, le priorità di riparto sono quelle previste (coniuge, figli, genitori, ecc.). Il Documento della COVIP si intrattiene anche sull’ultimo beneficiario in caso di mancanza di eredi. Esso, come contrariamente si poteva presumere dalle norme, non è lo Stato ma è il Fondo Pensione stesso, a cui va il montante del socio premoriente. Solo nel caso di adesione a PIP, essendo di fatto delle polizze vita, il montante accumulato, in caso di premorienza del socio senza beneficiari o eredi legittimi, deve essere dato in beneficenza. Tuttavia, questa disposizione non è di fatto ancora gestibile, in quanto serve un decreto del Ministero del Lavoro che fornisca chiarimenti sulle modalità della beneficenza stessa.
Il documento della COVIP al link
http://www.filcacisl.it/sindacato/wp-content/uploads/2009/04/covipriscpremor.pdf

Piero Baroni

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