Le tabelle retributive contenute in questa sezione si riferiscono alle retribuzioni definite con la contrattazione nazionale nei singoli settori.
Per un quadro compiuto delle retribuzioni (cioè complete del salario definito a livello provinciale o regionale) è possibile mettersi in contatto con le nostre Federazioni Territoriali, le quali potranno fornire ogni possibile aggiornamento e chiarimento.
Il protocollo 23 luglio 1993, prevede che “dopo un periodo di vacanza contrattuale di 3 mesi dalla scadenza del c.c.n.l. ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato sarà corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione. L’importo dell’indennità di vacanza contrattuale (i.v.c.) è pari al 30% del tasso di inflazione programmata, applicato ai minimi contrattuali, compresa l’ex indennità di contingenza”. La suddetta indennità sarà inserita nella busta paga con la dicitura “indennità di vacanza contrattuale”, da considerarsi a tutti gli effetti, legali e contrattuali.
Il 22 gennaio 2009 Governo e Parti sociali hanno sottoscritto l’accordo quadro per la riforma del modello contrattuale che sostituisce il precedente accordo del 1993. Il 15 aprile 2009 Cisl, Uil e Confindustria hanno sottoscritto l’attuazione dell’accordo quadro.