Novità per quanto riguarda la Cigs per cessazione di attività biennale. “Con la circolare Ministeriale n.20 del 6 giugno 2013 relativa alla CIGS per cessazione di attività – spiega il segretario nazionale della Filca, Enzo Pelle – il ministero del Lavoro, differentemente da quanto previsto fino ad oggi, specifica che in caso di richiesta di CIGS per cessazione di attività biennale è possibile usufruire del secondo periodo di 12 mesi, anche nel caso in cui il trattamento per il primo anno non possa essere autorizzato per intero in quanto l’azienda richiedente, con i primi 12 mesi, supererebbe il limite massimo di 36 mesi nel quinquennio di riferimento (agosto 2010 – agosto 2015)”.
Quindi nel caso di richiesta di Cigs per cessazione biennale da parte di un’azienda che al momento della richiesta di Cigs ha già usufruito di 28 mesi di cassa integrazione nel quinquennio, il ministero autorizzerà un primo periodo di 8 mesi (il residuo per andare a capienza dei 36) durante il quale l’azienda dovrà, per accedere ai successivi 12 mesi, provvedere a un piano di gestione degli esuberi attraverso il quale vengano ricollocate almeno il 30% delle maestranze. Il periodo di cassa complessivo sarà quindi di mesi 8.