Roma
Testo Unico sulla Sicurezza, previste 5 proroghe
La Camera ha approvato in via definitiva, in seconda lettura, il “Milleproroghe”. Si tratta del disegno di legge, d’iniziativa del Governo, già approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.248, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria”, che sarebbe scaduto, se non convertito, il 28 febbraio. Il testo approvato (che con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale diverrà definitivamente legge dello Stato) non presenta alcuna variazione sui punti già oggetto di modifica presenti nel testo licenziato dal Senato. L’intervento repentino delle organizzazioni sindacali nazionali, infatti, ha sventato il rischio di approvazione degli inaccettabili emendamenti proposti dalla Lega, che miravano a cancellare gli Rlst.
Queste le 5 proroghe previste per il Testo Unico:
1) L’obbligo di svolgere la valutazione dei rischi nel rispetto dei criteri e regole previsti, in particolare, dall’art.28 del d.lgs.81/08 è attualmente (già) in vigore. Unica proroga introdotta (al 16 maggio p.v.) quella relativa alla SOLA valutazione del rischio da stress lavoro-correlato. In questo senso si conferma l’obbligo a carico di ogni realtà lavorativa di svolgere l’analisi, la valutazione e il relativo documento di rischio, non solo in riferimento ai rischi “tradizionali”, tenendo conto dei parametri e valori previsti dal nuovo testo legislativo, ma anche considerando i criteri di natura “trasversale” legati alla tipicità dei lavoratori/trici, quali l’età, il genere e la provenienza da altri Paesi.
2) La proroga prevista al 16 maggio p.v. relativa alla “data certa” del documento di valutazione dei rischi (art. 28, c.2, d.lgs.81/08) deve essere intesa quale proroga relativa SOLO alla procedura formale dell’apposizione della data (certa) sul documento. Pertanto il documento di valutazione dei rischi ad oggi dovrà essere firmato seguendo le modalità fino ad oggi attuate in regime di d.lgs.626/94 (compreso quindi anche la procedura di consultazione da parte del RLS).
3) La proroga prevista al 16 maggio p.v. relativa all’invio all’INAIL e all’IPSEMA dei dati riferiti agli infortuni superiori ad un giorno, a scopo statistico (art.18, c.1, lett.r, del d.lgs.81/08), NON esclude il permanere dell’obbligo di comunicazione, a fini assicurativi, degli infortuni superiori a tre giorni di assenza dal lavoro;
4) La proroga prevista al 16 maggio p.v. relativa al divieto delle visite mediche “pre-assuntive” (art.41, c.3, lett.a, d.lgs.81/08), lascia SOSPESA l’entrata in vigore del divieto previsto dal decreto;
5) L’emanazione dei decreti sulle attività particolari previste all’art.3, c.2, d.lgs.81/08 (forze armate, istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, mezzi di trasporto aerei e marittimi, ecc.), viene ulteriormente prolungata di altri 12 mesi (pertanto 24 mesi dall’entrata in vigore del d.lgs.81/08). Resta comunque inteso che in questo tempo CONTINUERANNO ad essere vigenti ed efficaci le disposizioni previste dai decreti già in vigore ed emanati ai sensi del d.lgs.626/94.
Cisl – Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile