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Apprendistato professionalizzante: raggiunta l’intesa nel settore legno

Apprendistato professionalizzante: raggiunta l’intesa nel settore legno

Roma

Soddisfazione della Filca Cisl per le maggiori tutele con le due firme. Malattia e infortunio: al’apprendista gli stessi diritti normativi di un altro lavoratore.

In occasione degli incontri con Federlegno (per l’industria) e con Unital-Confapi (piccola industria) avvenuti rispettivamente lo scorso 21 e 22 dicembre, in merito all’apertura dei negoziati per il secondo biennio economico del contratto collettivo nazionale del lavoro (ccnl) del settore legno, è stato raggiunto l’accordo sull’ “apprendistato professionalizzante”. Si è giunti a due buoni accordi, – afferma Piero Baroni -, segretario nazionale della Filca, dopo lunghi dibattiti siamo riusciti ad ottenere il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti durante il percorso scolastico, abbassando, per coloro che hanno conseguito un diploma di scuola media superiore o quello di laurea, il periodo del contratto di apprendistato”. “C’è da sottolineare anche – prosegue il sindacalista Filca – che il lavoratore apprendista viene equiparato agli stessi diritti normativi di un altro lavoratore per ciò che concerne la malattia e l’infortunio”. “Altra cosa molto importante – continua Baroni – è stata quella dei controlli sul progetto formativo: una garanzia, data dall’informativa, che le aziende devono presentare all’ente bilaterale nazionale che si sta per costituire, per quanto riguarda Federlegno; e direttamente alle Associazioni sindacali territoriali per quanto concerne Unital-Confapi”. “A questo ente bilaterale nazionale, che sarà costituito nelle prossime settimane, sono stati demandati, oltre ad altri compiti, quello di stabilire i profili professionali, senza i quali questo accordo non può essere applicato”. “C’è bisogno, quindi, che questi profili e standard minimi di competenza vengano stabiliti al più presto, anche attraverso normative regionali affinché questo accordo possa entrare in vigore. Non è escluso, quindi, che qualora non si arrivi entro breve tempo a questa definizione, le parti si incontrino di nuovo per trovare un accordo su questi elementi essenziali”.

Claudio Sottile

Ecco l’accordo con Federlegno
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età compresa tra i 18 ed i 29 anni ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico- professionali. Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato anche con ragazzi che abbiano compiuto i 17 anni di età ma che siano in possesso di una qualifica professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53. La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi sia interni che esterni all’azienda tenuto conto delle capacità formative in azienda e dei soggetti esterni. Per instaurare un contratto di apprendistato professionalizzante è necessario un contratto scritto tra azienda e lavoratore, nel quale devono essere indicati: la qualificazione che potrà essere acquisita al termine del periodo di formazione, la durata del periodo di apprendistato, il piano formativo. Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato per i lavoratori operai, intermedi, impiegati e quadri, dei livelli dal II° all’VII° e per tutte le relative mansioni. Può essere convenuto un periodo di prova del contratto, di durata non superiore a quanto previsto per il livello corrispondente alle mansioni che l’apprendista è destinato a svolgere. La durata massima del periodo di apprendistato e la sua suddivisione in periodi ai fini retributivi e di inquadramento sono fissati come da tabella. Livelli Durata complessiva Mesi Primo periodo Mesi Secondo periodo Mesi Terzo periodo Mesi VII° 70 20 20 30 VI° 68 20 20 28 V° 60 20 20 20 IV° 54 18 18 18 III° 42 16 14 12 II° 36 14 12 10 Agli apprendisti in possesso di diploma di qualifica conseguito presso un istituto professionale, ovvero di scuola media superiore, inerenti alla professionalità da acquisire, le suddette durate sono ridotte di mesi 10 così ripartite:primo periodo 3 mesi,secondo periodo 3 mesi, terzo periodo 4 mesi. Per gli apprendisti in possesso di laurea inerente alla professionalità da acquisire in tutte le fattispecie di inquadramento, la durata dell’apprendistato sarà di 36 mesi. L’inquadramento e relativo trattamento economico viene così determinato: nel primo periodo di apprendistato professionalizzante: due livelli inferiori a quello di destinazione finale;nel secondo periodo: un livello inferiore quello di destinazione finale; nel terzo e ultimo periodo: un livello sotto inferiore a quello di destinazione finale e retribuzione corrispondente al valore intermedio tra quello della categoria di appartenenza e quello della categoria di destinazione finale. Gli apprendisti con destinazione finale al secondo saranno inquadrati al livello di destinazione finale con decorrenza dall’inizio del secondo periodo di apprendistato. Il periodo di apprendistato professionalizzante iniziato presso altri datori di lavoro deve essere computato per intero nella nuova azienda, sempre ché riguardi le stesse mansioni e l’interruzione tra i due periodi non sia superiore a 12 mesi. Saranno inoltre computati, ai fini delle durate dell’apprendistato professionalizzante, i periodi di apprendistato svolti nell’ambito del diritto – dovere di istruzione e formazione inerenti alla mansione di cui al contratto di assunzione. L’intero periodo di apprendistato professionalizzante è utile ai fini della maturazione dell’anzianità aziendale, anche ai fini degli aumenti periodici di anzianità; tali aumenti saranno corrisposti nelle misure previste dal livello di appartenenza. La retribuzione dell’apprendista non potrà superare – per effetto delle minori trattenute contributive – la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello e anzianità aziendale; la stessa regola vale per il lavoratore ex apprendista che continui a godere del più favorevole regime contributivo per un periodo successivo alla qualificazione. L’applicazione totale o parziale dei premi di risultato, viene definita a livello aziendale. In caso di malattia e di infortunio non sul lavoro spetta al lavoratore – nei limiti del periodo di comporto – il trattamento economico a carico del datore di lavoro definito nel vigente ccnl parte operai e parte impiegati e quadri. I lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante non sono computabili ai fini degli istituti contrattuali e di legge. In caso di risoluzione del rapporto nel periodo di apprendistato professionalizzante sono applicabili il periodo di preavviso e la relativa indennità sostitutiva di cui agli articoli parte operai e parte impiegati e quadri del presente ccnl. Formazione I principi convenuti sono volti a garantire un’uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell’apprendistato professionalizzante. Le parti si sono impegnate a comunicare agli Organismi Bilaterali Regionali le indicazioni utili alla definizione dei profili professionali, dei contenuti della formazione e degli standards minimi di competenza che verranno stabiliti nell’ambito delle attività dell’ente bilaterale nazionale che si costituirà. Anche il numero dei contratti di apprendistato stipulati e le relative qualifiche da raggiungere dovrà essere comunicato, a cura delle aziende interessate e tramite le Associazioni Imprenditoriali Territoriali, a questo ente bilaterale di nuova formazione, sia al momento della stipula del contratto che alla scadenza di ciascun anno. Ai fini del conseguimento della qualificazione vengono dedicate alla formazione formale 120 ore medie annue retribuite. Per completare l’addestramento dell’apprendista in possesso di titolo di studio post – obbligo idoneo rispetto all’attività da svolgere, la durata della formazione è ridotta a 80 ore medie annue retribuite, comprensive delle ore destinate alla formazione sulla sicurezza. L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne e interne all’azienda. La formazione formale professionalizzante e quella trasversale potranno essere svolte all’interno dell’azienda da parte delle imprese formative che presentino, pertanto: – risorse umane idonee a trasferire competenze; – tutor con formazione e competenze tecnico professionali adeguate formalmente e concretamente acquisite; – locali idonei ai fini del corretto svolgimento della formazione in relazione alla tipologia della formazione stessa. In caso d’interruzione del rapporto prima del termine il datore di lavoro attesta l’attività formativa svolta. Il tutore della formazione svolge le funzioni e riceve la formazione previste dalla legge. La funzione di tutore può essere svolta da un unico referente formativo aziendale anche nel caso di pluralità di apprendisti. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutore della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro. Il tutor dovrà possedere i requisiti di cui al DM 28/02/2000. Piano formativo individuale (Pfi) Il Pfi, da allegare al contratto di apprendistato professionalizzante, definisce il percorso formativo del lavoratore in coerenza con il profilo formativo relativo alla qualificazione da conseguire e con le conoscenze ed abilità già possedute dallo stesso. Il Pfi indica gli obiettivi formativi, i contenuti e le modalità di erogazione della formazione nonché il nome del tutor e le sue funzioni nell’ambito del contratto di apprendistato professionalizzante. Il Pfi potrà essere modificato in corso di rapporto di lavoro su concorde valutazione formalizzata, dell’impresa, del tutor e del lavoratore in contratto di apprendistato professionalizzante. In questo caso il lavoratore potrà essere assistito dalle RSU o dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori competenti per territorio. Il numero complessivo degli apprendisti da assumere non può superare il numero totale degli occupati specializzati e qualificati in servizio presso il datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, può assumere tre apprendisti. Le competenze acquisite durante la formazione formale e non f
ormale dovranno essere registrate sul libretto personale del lavoratore

Claudio Sottile

E quello siglato con Unital-Confapi
Questo accordo differisce da quello firmato con Federlegno principalmente nella diversa temporizzazione dei passaggi categoriali prima del conseguimento della qualifica finale (vedi tabella).Per gli apprendisti in possesso di laurea inerente alla professionalità da acquisire in tutte le fattispecie di inquadramento la durata dell’apprendistato sarà di 36 mesi, fermi restando la categoria in apprendistato e la categoria di destinazione successiva al periodo di apprendistato. Decorsi 14 mesi l’apprendista laureato acquisisce la categoria intermedia. Per ottenere il riconoscimento del cumulo dei periodi di tirocinio precedentemente prestati presso altre aziende, l’apprendista deve documentare i periodi di tirocinio già compiuti all’atto dell’assunzione. Categoria in apprendistato Categoria di destinazione successiva al periodo di apprendi-stato Durata in numero di mesi per gli apprendisti in possesso della scuola dell’obbligo Periodo decorso il quale viene acquisita la categoria intermedia per gli apprendisti in possesso della scuola dell’obbligo Durata in numero di mesi per gli apprendisti in possesso di un titolo di studio specifico per la mansione, superiore alla scuola dell’obbligo Periodo decorso il quale viene acquisita la categoria intermedia per gli apprendisti in possesso di un titolo di studio specifico per la mansione, superiore alla scuola dell’obbligo Durata in numero di mesi per gli appren-disti in possesso di laurea breve inerente. Periodo decorso il quale viene acquisita la categoria intermedia per gli appren-disti in possesso di laurea breve inerente B AS 70 28 58 23 46 19 C A 68 27 56 22 44 17 D B 60 24 50 20 36 14 E C 48 19 36 14 36 14 E D 36 26

C.S.

In materia di vacanza contrattuale
Secondo l’accordo del 23 luglio 1993, dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza del contratto, verrà corrisposta ai lavoratori ai quali si applica lo stesso, un’indennità di vacanza contrattuale (Ivc) pari al 30% del tasso d’inflazione programmata. Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale, quest’importo sale al 50%. Dal 1° gennaio scorso, tale indennità verrà erogata a tutti i lavoratori a cui viene applicato il ccnl del cemento calce e gesso. Il tasso d’inflazione programmata per il 2006 determinato dal Documento di Programmazione Economico-Finanziaria (Dpef) 2006-2009, deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 15 luglio 2005, sarà dell’1,7%.

C.S.

Edili artigiani, novità nella gestione della cassa integrazione ordinaria
La stesura definitiva del Ccnl Edili Artigiani è stata siglata il 18 gennaio u.s. Il rinnovo era stato firmato il 1° Ottobre 2004 ed è stato necessario questo lungo periodo per giungere alla definizione dei testi, anche per le novità contenute nell’allegato L in relazione alla erogazione della Cigo (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria) per i lavoratori apprendisti. Il rilievo principale di questa intesa consiste proprio nell’aver introdotto la gestione della Cassa Integrazione Ordinaria per via contrattuale , anche se solo nei confronti dei lavoratori apprendisti. “E’ un contenuto innovativo – osserva Giuseppe Moscuzza,segretario nazionale Filca – perché grazie ai meccanismi bilaterali risolve i problemi di molti giovani. Le aziende , visto che non pagano i contributi all’Inps (come da norma, perché non è prevista cig per gli apprendisti) si fanno carico di alimentare il Fondo dal quale arriverà il sostegno direttamente ai lavoratori”. E’ senz’altro vero che la platea dei lavoratori interessati si limita a poche migliaia, ma il valore della novazione è che nella contrattazione si introduce un principio nuovo: la possibilità di ideare e gestire ammortizzatori sociali accompagnati dall’intervento diretto delle Parti contraenti. L’accordo è con le Associazioni Artigiane, con le quali non sempre le relazioni sindacali sono facili, ma viene considerato “trainante” rispetto agli altri interlocutori del settore edile (gli industriali dell’Ance, le piccole medie imprese dell’Aniem Confapi e le Cooperative). Sembrano opportune almeno tre brevi riflessioni: alla discussione sulla riforma contrattuale, il sindacato dovrebbe aggiungere quella sui contenuti della contrattazione; questo strumento è utile al percorso che il sindacato deve compiere nella direzione della gestione del mercato del lavoro; la gestione contrattuale dello stato sociale è integrabile con quella pubblica. Un’ultima annotazione merita di essere fatta sulla figura dell’apprendista: nell’immaginario collettivo sindacale è una figura spesso ritenuta “marginale”; questo accordo con gli Artigiani Edili dimostra che, al contrario, merita tutte le attenzioni ( e le azioni) possibili.

Lanfranco Vari

Copertura salariale in caso di malattia e cigo
Tra Anaepa Confartigianato, Cna Costruzioni, Fiae-Casartigiani, Claai e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, visto l’art. 12 allegato D, del Ccnl 1° ottobre 2004 che istituisce una prestazione nazionale per i lavoratori apprendisti per la copertura salariale in materia di indennità di malattia ed in caso di ricorso alla Cassa integrazione guadagni ordinaria da parte delle imprese delle suddette prestazioni attualmente non riconosciute dell’Inps, ritenuto che sussistano le condizioni per l’avvio, in via sperimentale, del finanziamento e delle modalità di erogazione delle prestazioni suddette agli apprendisti dipendenti delle imprese artigiane e delle pmi che applicano il Ccnl 1° ottobre 2004. Si concorda: 1) Di costituire in tutte le Casse Edili un Fondo per le assistenze dei lavoratori apprendisti artigiani per le erogazioni suddette. Il Fondo erogherà le prestazioni sulla base del regolamento a partire dal 1° aprile 2006. 2) Le parti si attiveranno per l’attuazione di quanto previsto dal secondo comma articolo 2 del Protocollo di intesa dei 18 dicembre 1998. 3) Di effettuare la verifica dell’attuazione del presente accordo entro la data del 31 ottobre 2006 al fine di verificare e garantire l’applicazione dell’accordo medesimo a tutti gli apprendisti dipendenti delle imprese artigiane e delle PMI. Regolamento della prestazione A)Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria Ai lavoratori apprendisti si applica quanto previsto per gli operai all’articolo 12 del CCNL nella misura stabilita dalle tabelle di inquadramento dell’allegato D. L’azienda che provvederà ad erogare al lavoratore apprendista il trattamento di Cassa Integrazione Guadagni (cigo), richiederà all’apposto Fondo, attraverso idonea documentazione stabilita dal Comitato responsabile della gestione del Fondo, il rimborso di quanto erogato all’apprendista. Nel caso che l’azienda abbia in forza solo lavoratori apprendisti, il rimborso avverrà previo accertamento del requisito comprovante l’effettiva impossibilità a svolgere l’attività. B)Trattamento in caso di malattia Al lavoratore apprendista oltre a quanto previsto dell’articolo 27 del vigente Ccnl l’azienda erogherà una integrazione per le giornate non indennizzate dall’Inps calcolata applicando alla retribuzione oraria del comma 5 dell’articolo 27 del Ccnl il coefficiente 0,5. L’azienda richiederà all’apposito Fondo il rimborso di quanto erogato al lavoratore presentando la documentazione prevista dal Comitato di Gestione del Fondo medesimo. Regolamento del Fondo Nelle Casse edili regionali o provinciali viene istituito il Fondo per la corresponsione delle indennità di malattia e per ricorso alla cigo per i lavoratori apprendisti. Il Fondo, che avrà funzione mutualistica, sarà alimentato attraverso un contributo a carico delle imprese che applicano il Ccnl Artigiani e Piccole e medie imprese e che hanno alle proprie dipendenze lavoratori apprendisti. Il contributo per ogni lavoratore apprendista dipendente è stabilito nella misura del 4% da calcolarsi sugli elementi retributivi previsti al punto 3 dell’articolo 25 del CCNL 1° ottobre 2004. Comitato di Gestione del Fondo La gestione del Fondo è affidata ad un Comitato Paritetico, istituito presso ogni Cassa Edile, composto di 4 membri in rappresentanza delle parti stipulanti il presente Ccnl nonché dal Presidente e dal Vice Presidente dell’Ente che ne fanno parte di diritto. Il Comitato di gestione è tenuto ad assicurare il regolare funzionamento del Fondo sia sotto l’aspetto economico che delle prestazioni lavoratori apprendisti e provvederà a trasmettere alle parti, entro il 31 ottobre 2006, i risultati di gestione.

L.V.

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