Recentemente la Covip (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione) ha fornito un parere circa l’anticipazione per l’ acquisto della prima casa, all’estero, da parte del figlio.
Partendo dagli orientamenti giurisprudenziali formulati in ordine all’analoga previsione contenuta nell’art. 2120 c.c., COVIP precisa che “a prescindere dal luogo in cui si trova l’immobile, dovrà pertanto valutarsi la destinazione dello stesso, potendo l’anticipazione essere erogata solo ove, sulla base della documentazione acquisita dal fondo pensione, l’immobile risulti destinato a prima casa di abitazione dell’iscritto ovvero di un suo figlio, poiché lo stesso ivi ha o intende trasferire la sua residenza, oppure poiché la stessa risulta destinata a sua dimora abituale”.
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