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COLLEGATO LAVORO: IL TESTO, IL COMMENTO DELLA CISL E IL VOLANTINO

COLLEGATO LAVORO: IL TESTO, IL COMMENTO DELLA CISL E IL VOLANTINO

Lo scorso 19 ottobre la Camera dei Deputati ha approvato in settima e definitiva lettura il Disegno di Legge 1441 quater F, più noto come “collegato lavoro” recante “Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e controversie di lavoro”. Rispetto alla sesta lettura del Senato (29 settembre scorso) non sono ovviamente state apportate modifiche. L’iter parlamentare era iniziato il 5 agosto 2008 con lo stralcio, alla Camera, del disegno di legge 1441 quater. Il testo originario prevedeva solo nove articoli ed è stato profondamente modificato durante le sette letture parlamentari anche a seguito dell’accordo interconfederale tra le parti sociali (esclusa la Cgil) dell’11 marzo 2010 ed il rinvio da parte del Presidente della Repubblica alla Camere del 31 marzo 2010.

Il provvedimento è composto da 50 articoli e 140 commi. Raffaele Bonanni, segretario generale della Cisl, ha avuto parole di apprezzamento per quello che viene definito un vero successo ottenuto attraverso un confronto continuo e serrato con il governo. Soprattutto il sistema dell’arbitrato induce Bonanni all’ottimismo: “La Cisl ha sempre auspicato che si evolvesse la possibilità di dirimere le controversie tra imprese e lavoratori saltando i tempi lunghissimi della magistratura”. Il lavoratore potrà così scegliere la soluzione migliore per le sue esigenze: “Adesso – ha spiegato il sindacalista – il lavoratore può scegliere davvero e ottenere una condizione che gli fa perdere meno tempo e meno soldi”. 

Sulla disciplina dell’orario di lavoro vengono modificate le sanzioni per il superamento delle 48 ore della durata media dell’orario settimanale di lavoro, anche calcolato come media su periodi più lunghi; riposo domenicale e riposo giornaliero di 11 ore consecutive. L’articolo 16 rivede le norme sul part time nel pubblico impiego, stabilendo che le amministrazioni possano riconsiderare i part-time concessi fino al 2008 e chiedere la trasformazione in full-time. L’articolo 36 amplia l’utilizzo dei fondi per il sostegno al reddito dei disoccupati. Prevista la proroga per l’esercizio di deleghe su ammortizzatori sociali, servizi per l’impiego, incentivi all’occupazione, apprendistato, occupazione femminile (articolo 46). L’articolo 48 prevede la reintroduzione dello staff leasing, e la previsione dell’obbligo di segnalazione dei casi nei quali un percettore di sussidio o di indennità pubblica rifiuti senza giustificato motivo una offerta formativa, un progetto individuale di reinserimento o un’occupazione congrua, oltre alle innovazioni all’istituto dell’ apprendistato per l’espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione e cioè la possibilità, ferma restando la disciplina generale,
che il diritto all’istruzione si assolva anche attraverso questi percorsi.

L’articolo 50 individua i termini della sanatoria per quei datori che, essendo stata accertata la natura subordinata della co.co.co stipulate, abbiano offerto, entro il 30 settembre 2008, la stipula di un contratto di lavoro subordinato. L’articolo 30 stabilisce che, in tutte le norme lavoristiche che contengano “clausole generali, comprese le norme in tema di instaurazione di un rapporto di lavoro, esercizio di poteri datoriali, trasferimento di azienda e recesso, il controllo giudiziale è limitato all’accertamento del presupposto di legittimità” con l’esclusione del controllo “di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro o al committente. Si attribuisce alle commissioni di certificazione il compito della qualificazione del contratto,maanche della certificazione della valutazione fornita dalle parti di queste clausole (orario, retribuzione etc..). L’articolo 31 rende il tentativo di conciliazione facoltativo. Il nuovo articolo 412 codice di procedura civile introduce per le parti la possibilità di decidere il lodo arbitrale secondo equità. Rispetto all’arbitrato e alla clausola compromissoria, solo se sia previsto da accordi interconfederali o contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale è possibile prevedere clausole compromissorie che comportino la devoluzione obbligatoria della controversia al collegio arbitrale. La clausola non può essere pattuita e sottoscritta prima della conclusione del periodo di prova (e, ove non previsto, prima che siano trascorsi 30 giorni dalla stipulazione del contratto di lavoro). La clausola compromissoria non può avere ad oggetto le controversie relative alla risoluzione del rapporto di lavoro.

LEGGI L’INTERVENTO DI GIORGIO SANTINI, SEGRETARIO CONFEDERALE CISL

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