Infortunio nel cantiere? Quando manca il coordinatore per l’esecuzione, paga il responsabile dei lavori. Lo stabilisce una sentenza della Corte di Cassazione (penale, sez. IV, 9 febbraio 2010, n. 5075) relativa ad un incidente mortale occorso a un operaio, in un cantiere ormai in fase di conclusione.
Per sollevare un elemento di alcune tonnellate l’operaio invece di utilizzare una fune conforme alle leggi, aveva trovato sul posto una corda utilizzandola nonostante gli inviti a desistere dei suoi colleghi, preoccupati per la pericolosità dell’operazione. La corda si era spezzata e aveva causato la morte dell’operaio. Il coordinatore per la sicurezza è stato condannato, con concorso di colpa, per mancata vigilanza. Insieme a lui è stato condannando anche il “responsabile dei lavori” per non aver prolungato, in regime di direttiva cantieri (decreti legislativi n. 494/ 1996 e n. 528/1999), l’incarico al coordinatore per l’esecuzione per coordinare gli ultimi montaggi impiantistici. Il processo di primo grado ha visto la condanna di entrambe le figure, in appello il preposto è stato assolto per non aver commesso il fatto, mentre la condanna del “responsabile dei lavori” è stata confermata, giungendo, quindi, in Cassazione. In prima battuta, per quanto riguarda la contestata applicabilità dei decreti sui cantieri, i giudici hanno rigettato la tesi difensiva ritenendo che, anche se le opere edili erano terminate da tempo, i montaggi di elementi prefabbricati impiantistici avrebbero dovuto essere inclusi concettualmente nel cantiere di edificazione e, quindi, soggetti a un coordinamento sicurezza.
La condanna del responsabile dei lavori è giustificata, secondo i giudici, perché “le circostanze in cui si è verificato l’infortunio erano particolarmente pericolose; in relazione alla particolare fase della lavorazione, che richiedeva la vigilanza del coordinatore per l’esecuzione, che doveva dare le specifiche disposizioni, sia finalizzate ad assicurare il controllo alle squadre di operai, sia finalizzate a rendere effettiva la pulizia del cantiere”.
Inoltre, “se pure è ravvisabile un concorso di colpa della vittima, a essa, nonostante si trovasse in una fase di lavorazione assolutamente delicata, è stato consentito di lavorare in assenza del coordinatore per l’esecuzione che desse le corrette prescrizioni anche per assicurare la pulizia del cantiere e comunque in assenza di un sovraordinato che gli desse le dovute istruzioni e valutasse l’idoneità degli strumenti che si era procacciato, sebbene, sul piano della colpa specifica, a prescindere anche dall’applicazione del D.Lgs. n. 494/1996, nella sua qualità di responsabile dei lavori, fosse tenuto, ai sensi dell’art. 2087 c.c., a preser vare l’incolumità fisica del dipendente”.
(dal sito www.conquistedellavoro.it)