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DDL LAVORO, ARBITRATO ESCLUSO NEI CASI DI LICENZIAMENTO

DDL LAVORO, ARBITRATO ESCLUSO NEI CASI DI LICENZIAMENTO

La Commissione Lavoro della Camera ha approvato alcune modifiche al ddl lavoro che raccolgono le indicazioni fornite dal Capo dello Stato nel rinviare la legge alle Camere. Le modifiche sono contenute in un pacchetto di emendamenti presentati da Giuliano Cazzola, relatore del disegno di legge, e da una proposta presentata dalla Lega.
Queste le modifiche approvate in Commissione.
Licenziamento. La clausola compromissoria non può riguardare controversie relative alla risoluzione del contratto di lavoro e, davanti alle commissioni di certificazione, le parti possono farsi assistere da un legale di loro fiducia o da un rappresentante dell’organizzazione sindacale o professionale a cui abbiano conferito mandato. La modifica recepisce l’avviso comune siglato dalle parti sociali, prima che il capo dello Stato rinviasse alle Camere il provvedimento per una nuova deliberazione.
Arbitrato. Sarà possibile ricorrervi “nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento” e, questo il nuovo paletto introdotto da Cazzola, “dei principi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari”.
Periodo di prova. La clausola compromissoria può essere pattuita e sottoscritta concluso il periodo di prova, ove previsto, ovvero trascorsi 30 giorni dalla stipulazione del contratto di lavoro, in tutti gli altri casi. La commissione ha approvato l’emendamento di Massimiliano Fedriga (Lega) che, rispetto alla versione di Cazzola, puntava a individuare una qualche tutela anche per i precari che generalmente non hanno nei loro contratti periodi di prova.
Appello al tribunale. Per quanto riguarda le controversie che hanno per oggetto la validità del lodo arbitrale irrituale, si potrà ricorrere al Tribunale che decide in unico grado. Il ricorso è depositato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del lodo. Trascorso tale termine, o se le parti hanno comunque dichiarato per iscritto di accettare la decisione arbitrale, ovvero se il ricorso è stato respinto dal Tribunale, il lodo è depositato nella cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell’arbitrato. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del lodo arbitrale, lo dichiara esecutivo con decreto.
La Commissione Lavoro ha, inoltre, bocciato un emendamento governativo che puntava a modificare l’articolo 20 sui lavoratori esposti all’amianto sulle navi di Stato. In base all’emendamento, l’unico presentato dal Governo, i lavoratori impiegati sui navigli di Stato, in caso di danni da esposizione all’amianto, hanno diritto al risarcimento del danno e le eventuali responsabilità sono limitate solo ai profili civili e non anche a quelli penali. L’emendamento respinto, ha sottolineato Cazzola, sarà ripresentato mercoledì prossimo, quando il disegno di legge approderà in Aula.
“Le modifiche decise oggi dalla Commissione Lavoro della Camera sull’arbitrato sono positive, in quanto recepiscono le indicazioni più rilevanti contenute nell’Avviso Comune firmato l’11 marzo dalle parti sociali e ripreso anche nelle Osservazioni del Capo dello Stato”. Lo sostiene Il segretario Confederale della Cisl Giorgio Santini in una nota. “La piena liberta di scelta dell’arbitrato da parte di ogni lavoratore, l’esclusione dei licenziamenti, il riferimento ai principi regolatori del lavoro, nazionali e comunitari per l’esercizio dell’arbitrato – sottolinea Santini – permetteranno una volta approvata la legge il pieno sviluppo della contrattazione collettiva per regolare l’arbitrato nel modo più utile ai lavoratori per risolvere tempestivamente le controversie di lavoro”.
(dal sito www.conquistedellavoro.it)

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