Roma
Sulle modifiche al decreto 276 parla il segretario generale aggiunto Filca Cisl
Un nuovo risultato storico per i lavoratori dell’edilizia, impegnati sia nelle opere pubbliche, sia nei lavori privati. Il sindacato dei lavoratori delle costruzioni, in particolare la Filca Cisl, esprime un forte apprezzamento e una grande soddisfazione per i risultati che il settore delle costruzioni consegue attraverso le disposizioni normative dedicate al settore e contenute nel decreto modificativo del decreto legislativo 276″. La dichiarazione è del segretario generale aggiunto Filca Cisl, Giuseppe Virgilio, commentando l’approvazione da parte del Consiglio dei ministri del decreto correttivo della cosiddetta “Legge Biagi”. Cosa rappresenta per il settore edile la modifica normativa in questione? Mai come oggi la concertazione tra le parti sociali del settore delle costruzioni e il Governo, non ché il dialogo sociale tra le parti stipulanti la contrattazione collettiva nel settore hanno condizionato, orientato e indirizzato la legislazione. L’Avviso Comune per l’emersione del lavoro irregolare in edilizia, dello scorso dicembre 2003, registra così un ulteriore avanzamento trovando attuazione all’interno del decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri. Negli ultimi 15 anni ci sono soltanto due precedenti altrettanto rilevanti: con la legge 55 del 1990 (cd “Legge antimafia”), su proposta del sindacato, è stata sostenuta la contrattazione collettiva e il ruolo degli enti bilaterali negli appalti pubblici e con la legge 341 del 1995, su proposta delle parti sociali, è stata introdotta la cosiddetta normativa premiale a favore delle imprese regolari appartenenti al sistema degli enti bilaterali del settore. Oggi, in continuità con il decreto legislativo 276, che aveva introdotto all’articolo 86, 10° comma, il Durc nei lavori privati, che rappresentano l’80% degli investimenti in costruzioni nel nostro Paese, incassiamo nuove conquiste che completano il quadro normativo a sostegno della qualificazione del settore e della lotta al lavoro irregolare. Il ministero del Lavoro ha proceduto con grande fedeltà alla traduzione in disposizioni legislative degli impegni assunti nell’Avviso Comune siglato nel settore dell’edilizia. Quali sono i punti rilevanti del decreto correttivo sul fronte delle costruzioni? Il primo punto è quello contenuto nell’articolo 20 del decreto, che completa l’introduzione del Durc nei lavori pubblici e privati, prevedenti e il ministero, coerentemente, è già intervenuto con una propria circolare nei confronti di alcuni Comuni che tendevano a depotenziare, attraverso l’autocertificazione, il dispositivo normativo. Finalmente siamo nel pieno del percorso di sperimentazione in 12 province italiane tra Inps, Inail e Casse Edili in virtù della Convenzione del 15 aprile 2004. Tale periodo di sperimentazione durerà da settembre a dicembre 2004, mentre dal primo gennaio 2005 il Durc dovrà essere rilasciato dagli Istituti in questione in tutte le province. Come si dovranno comportare le imprese nel frattempo? Nel frattempo le imprese edili dovranno rivolgersi a ciascun Istituto pubblico e alle Casse edili provinciali per ottenere la certificazione della regolarità contributiva. Siamo di fronte ad una vera e propria rivoluzione concettuale, in quanto il controllo sociale espletato dalle parti sociali del settore, attraverso le Casse edili, viene utilizzato quale strumento di prevenzione e di controllo della regolarità delle imprese nel settore delle costruzioni. Questo significa non solo più regolarità contributiva, m anche più sicurezza per tutti i lavoratori edili, perché spinge il sistema delle imprese a misurarsi non sul taglio dei costi del lavoro e della sicurezza, ma sui parametri della qualità e della qualificazione del ciclo produttivo. Ma gli elementi di rilievo non si fermano qui. Cosa va ancora sottolineato? Un altro punto, ad esempio, è quello previsto dall’articolo 6 del decreto correttivo in quanto, su proposta in particolare della Cisl e della Filca, è stato reintrodotto per tutti gli appalti privati e pubblici di opere o di servizi il principio della responsabilità in solido tra appaltatore e subappaltatore, rispetto agli obblighi contrattuali e previdenziali nei confronti dei lavoratori dipendenti dalle imprese subappaltatrici. Un obbligo sicuramente importante per l’appaltatore principale… Si, perché in questo modo risponde non solo dei propri dipendenti, ma anche del trattamento contributivo e retributivo che il subappaltatore riconosce ai propri lavoratori. Diamo atto al ministero del Lavoro di una profonda coerenza normativa, giacché la reintroduzione di tale principio è funzionale all’obiettivo generale della lotta al lavoro irregolare. Infatti, il principio in questione non solo si muove a tutela dei lavoratori, in particolare negli appalti privati dove è più diffuso il lavoro nero, ma è anche un disincentivo alla destrutturazione delle imprese nel settore delle costruzioni, poiché l’appaltatore mantiene la responsabilità di tutto ciò che accade nel cantiere. Gli altri due punti importanti, inoltre, introdotti dal legislatore sono contenuti nel comma 3 dell’articolo 20 e nel comma 1 dell’articolo 3 del decreto legislativo di modifica della legge Biagi. Nel primo caso, viene fatto obbligo al datore di lavoro di fare la comunicazione di assunzione dei lavoratori agli organi preposti almeno un giorno prima della data di instaurazione dei rapporti di lavoro. In tal modo, il legislatore intende lottare contro la pratica diffusa nelle costruzioni tendente ad evadere gli obblighi normativi. Per cui, spesso, il lavoratore non viene regolarmente assunto se non quando si verifica un infortunio. Nel secondo caso, viene chiarito, a proposito del contratto di lavoro temporaneo, che in edilizia la “somministrazione” di lavoro deve avvenire nell’ambito delle regole previste dai contratti collettivi di settore e, quindi, operando le previste contribuzioni alle Scuole Edili per la formazione professionale. In questo modo, si conferma che la flessibilità in edilizia può essere ulteriormente rafforzata se vengono rispettati tre principi: l’omogeneità dei costi tra i diversi rapporti giuridici di lavoro; l’unicità del contratto collettivo di riferimento; l’iscrizione agli enti paritetici di settore.
Francesco Tobia