Di seguito la circolare congiunta INAS (presidente Domenico Pesenti) e FILCA (segretario generale Franco Turri) relativamente al licenziamento individuale e collettivo ed agli ammortizzatori sociali applicati nel settore edile: NASPI e TSE (trattamento speciale edile di cui all’art. 11 della L. 223/91 o all’art. 3 comma 3 L. 451/94).
Con il messaggio n. 7509 del 18.12.2015 (non pubblicato), l’Inps fornisce chiarimenti circa la modalità di presentazione della domanda di disoccupazione in favore dei lavoratori del settore edilizia, cessati a seguito di una procedura di licenziamento collettivo ai sensi degli art. 4 e 24 della L. 223/91.
L’Istituto precisa che nell’ipotesi di licenziamento collettivo a seguito della procedura ex art. 4 e 24 della L. 223/91, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi,[1] al lavoratore spetterà esclusivamente il trattamento speciale edile di cui all’art. 11, della L. 223/91 o all’art. 3, comma 3, della L. 451/94.( da ora in poi TSE).
Tale precisazione è, peraltro, contenuta in maniera inequivocabile nell’avviso presente nella procedura telematica approntata dall’Inps.
Viene quindi meno la possibilità, per il lavoratore edile, di optare tra le diverse prestazioni di disoccupazione previste dall’ordinamento giuridico vigente.
Ne consegue che, in presenza dei requisiti richiesti dalla legge, dovrà essere presentata all’INPS – in via telematica – unicamente la domanda di trattamento speciale edile e non la domanda di NASPI, anche più favorevole sia per importo che per durata.
Le domande di NASPI già presentate e non ancora definite alla data di pubblicazione del messaggio saranno, quindi, trasformate in trattamento speciale edile; le domande di NASPI già definite, invece, saranno poste in decadenza dalla data di decorrenza della prestazione e liquidate come trattamento speciale edile, con recupero delle somme corrisposte.
Tenuto conto di quanto sopraesposto e del disorientamento creatosi nei territori generato da varie interpretazioni circolanti, riportiamo, di seguito, alcuni chiarimenti utili per l’individuazione delle casistiche riguardanti la tipologia di licenziamento (collettivo o individuale) e il relativo diritto alla prestazione di sostegno al reddito, fermo restando che, quando il lavoratore, prima di arrivare al Patronato, è stato seguito dall’Organizzazione sindacale, la valutazione di ogni specifica situazione viene fatta a monte e la richiesta della prestazione da parte del Patronato può essere orientata.
LICENZIAMENTO COLLETTIVO (ART 4 E 24 LEGGE 223/91)
Trattamento di DS Speciale Edile ai sensi dell’art 3 comma 3 legge 451/94
a) Lavoratore licenziato dopo un periodo di Cigs, senza soluzione di continuità, a seguito di procedura di licenziamento collettivo ai sensi degli artt. 4 e 24 della L. 223/91
Trattamento di DS Speciale Edile ai sensi dell’art 11 legge 223/91
b) Lavoratore licenziato da azienda impegnata nel completamento di opere pubbliche di grandi dimensioni. La liquidazione del trattamento è vincolata all’emanazione da parte del Ministero del Lavoro di apposito decreto
In entrambi i casi, tenuto conto dei tempi lunghi che potrebbero trascorrere prima della delibera dell’iscrizione del lavoratore nelle liste di mobilità o dell’emissione del relativo decreto ministeriale, l’Inps procederà alla liquidazione provvisoria dei trattamenti speciali, fermo restando il possesso dei requisiti previsti per la Naspi
Naspi
1) Quando il licenziamento collettivo avviene dopo la Cig con soluzione di continuità per effetto di una ripresa dell’attività lavorativa, ovvero quando il lavoratore riprende l’attività lavorativa tra il termine del programma di Cigs e il licenziamento effettivo
2) Qualora il lavoratore si trovi nel caso a) o b) ma non possieda i requisiti soggettivi per fruire del trattamento di DS Speciale Edile
LICENZIAMENTO INDIVIDUALE
Quando il licenziamento è individuale, il lavoratore ha sempre diritto, sulla base dei requisiti soggettivi da lui posseduti, al trattamento di Naspi.
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[1] Art 11 Legge 223/91: I lavoratori devono poter far valere un periodo di effettivo lavoro* di almeno 18 mesi (art.11 c.2 L. 223/91), alle dipendenze di imprese del settore edile, anche se diverse da quella che ha effettuato il licenziamento, purché operanti nelle aree per le quali sia stato accertato lo stato di grave crisi dell’occupazione. Tale requisito può essere fatto valere prendendo in considerazione anche più rapporti di lavoro, anche quando non ci sia continuità tra gli stessi. (Msg.1024 del 19/10/2000.Msg. n. 25301 del 18/10/2007). Il trattamento viene liquidato a seguito dell’emissione di un decreto autorizzativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Art 3 comma 3 Legge 451/94Lavoratori dipendenti da aziende edili, operanti in una qualsiasi area del territorio nazionale, che abbiano attuato un programma di cassa integrazione salariale straordinaria e successivamente attivato una procedura di mobilità ai sensi dell’art.4 L.223/91.I lavoratori devono poter far valere un’anzianità di 36 mesi presso l’Azienda che ha attivato la procedura di mobilità, di cui almeno 24 mesi di effettivo lavoro*
*Effettivo lavoro: lavoro effettivamente prestato inclusi i periodi di maternità, infortunio, festività e ferie. Sono esclusi dalla nozione di effettivo lavoro i periodi di cassa integrazione e di malattia