FISCO, PRESENTATA IN CASSAZIONE LA PROPOSTA CISL: “1.000 EURO PER LAVORATORI, PENSIONATI E INCAPIENTI”

FISCO, PRESENTATA IN CASSAZIONE LA PROPOSTA CISL: “1.000 EURO PER LAVORATORI, PENSIONATI E INCAPIENTI”

Una delegazione della Cisl guidata dal Segretario generale della Cisl, Annamaria Furlan ha presentato stamani alla Corte di Cassazione la proposta di legge di iniziativa popolare per un fisco più equo e giusto su cui la Cisl raccoglierà nei prossimi mesi in tutta Italia centinaia di migliaia di firme.. “Andiamo a presentare la nostra proposta di legge popolare per un fisco più equo e giusto” ha spiegato il Segretario generale della Cisl alla stampa accingendosi a depositare il testo della legge.

“Il nostro obiettivo è quello di avere una legge che garantisca sotto i 40mila euro lordi a lavoratori, pensionati, ma anche agli incapienti attraverso un assegno sociale, un bonus fiscale da mille euro”- ha spiegato Furlan – ricordando che la legge prevede anche l’introduzione di una tassa sui grandi patrimoni oltre i 500 mila euro, esentando la prima casa dalle imposte.

“Diciamo no alle tasse sulla prima casa, ma alla casa di un lavoratore o di un pensionato normale, non alle ville o ai castelli” ha tenuto a precisare la leader della Cisl. Dove trovare le risorse? Dall’evasione fiscale – sottolinea suggerendo di utilizzare “il contrasto di interessi per stanare l’evasione fiscale. “Chiediamo che il contrasto di interessi venga esteso ad altri settori, oltre a quello dell’edilizia, come i servizi alla famiglia”. Infine, le risorse per sostenere la legge di iniziativa popolare proposta dalla Cisl potrebbero arrivare anche da “un piccolo contributo di solidarietà che chiediamo – ha concluso – a chi è più ricco, a quel 4 per cento delle famiglie che detiene oltre il 50 per cento della ricchezza in Italia. Queste famiglie vengono chiamate a un piccolo contributo a favore di coloro che hanno subito maggiormente gli effetti della crisi”.

Di seguito il testo della proposta

Il progetto di legge di iniziativa popolare è costituito di due articoli.
Con il primo articolo si introduce un ampliamento del credito attualmente previsto dal comma 1-bi
s dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (c.d.: “bonus 80 euro”), e la sua estensione ad una platea più ampia di destinatari, in particolare prevedendone l’erogazione anche ai pensionati, ai lavoratori autonomi e agli “incapienti”, cioè a quei contribuenti che hanno un’imposta lorda generata da redditi specificati nella misura superiore alle detrazioni spettanti in base all’art. 13 del TUIR, ampliando le condizioni di fruibilità in misura piena se il reddito complessivo non supera i 40.000 euro e in misura ridotta se il reddito complessivo è superiore a 40.000 euro ma non a 50.000 euro. Il reddito complessivo, come già previsto per l’erogazione del bonus attuale, si assume al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze (cfr. comma 6-bis dell’art. 13 del TUIR).
L’articolo 2 prevede specifiche deleghe al governo.
L’articolo 2, comma 1, individua gli obiettivi dei principi di delega.
L’articolo 2, comma 2, lettera a)
, delega il Governo a ripensare il sostegno per la famiglia nell’ottica di una maggiore equità distributiva, introducendo un nuovo strumento di intervento che superi, accorpandoli, gli attuali assegni familiari e le detrazioni per figli e coniuge a carico, attraverso un assegno (Naf – Nuovo Assegno Familiare) commisurato al reddito e ai carichi familiari.
Il Nuovo Assegno Familiare

  • prende come riferimento il nucleo familiare e non l’individuo come le attuali detrazioni;
  • ha un carattere di universalità non essendo limitato ai lavoratori dipendenti come l’attuale Assegno al nucleo familiare;
  • consente di modulare il beneficio in maniera più specifica a favore delle famiglie con redditi medio bassi, poiché il supporto economico decresce al crescere del reddito;
  • prevede anche un cospicuo sostegno aggiuntivo per le famiglie che presentano componenti in particolare difficoltà, ad esempio portatori di handicap e non autosufficienti.

L’articolo 2, comma 2, lettera b) dispone il blocco dell’aumento delle addizionali regionali e comunali dell’Imposta sul Reddito delle Persone fisiche, in attesa di una revisione organica della fiscalità locale.
L’articolo 2, comma 2, lettera c) delega il Governo a rivedere l’imposizione sulla casa, prevedendo una maggiore progressività del prelievo sulle abitazioni diverse da quella principale e modulandolo in relazione all’utilizzo della stessa e al numero delle abitazioni complessivamente possedute da ciascun nucleo familiare.
L’articolo 2, comma 2, lettera d) delega il Governo ad introdurre un’imposta ordinaria progressiva sulla ricchezza netta mobiliare ed immobiliare, escludendo la prima casa di abitazione e i titoli di stato e salvaguardando, mediamente, gli imponibili di ciascuna famiglia compresi entro i 500 mila euro, con l’esclusione da tale computo dei titoli di Stato e del valore dell’abitazione principale
L’articolo 2, comma 2, lettera d), punto 3, prevede che tutte le risorse rinvenienti dall’introduzione dell’imposta ordinaria e progressiva sulla ricchezza netta, di cui all’art. 2 comma 2, lettera d), siano integralmente destinate al cofinanziamento delle misure previste dall’art. 1 della presente legge.
L’articolo 2, comma 2, lettera e) impegna il Governo a ridurre, dall’attuale importo di 1.000 euro, a 500 euro la soglia di utilizzo della moneta contante.
L’articolo 2, comma 2, lettera f) detta norme di delega dirette a promuovere e diffondere l’utilizzo degli strumenti di pagamento diversi dal contante e della moneta elettronica mediante la stipula di una o più convenzioni fra il Ministero dell’economia e delle finanze con gli intermediari finanziari, per consentire la messa a disposizione dei contribuenti di carte di debito o di credito con livello dei costi coerenti con finalità di inclusione finanziaria, individuando le fasce di clientela socialmente più svantaggiate alle quali il conto corrente e i relativi strumenti di pagamento siano offerti senza spese.
L’articolo 2, comma 2, lettera g) prevede l’introduzione di meccanismi di contrasto di interesse sperimentali, volti a concedere al contribuente detrazioni di imposta temporanee su tipologie di spese relative ai beni e servizi considerati meritevoli di agevolazione dal punto di vista sociale e su beni e servizi relativi ai settori a maggiore rischio di evasione, in modo da far emergere il reale giro d’affari delle categorie coinvolte, adeguare gli studi di settori e spostare le agevolazioni su altre tipologie di spesa.
L’articolo 2, comma 2, lettera h) impegna il Governo ad adottare norme che rimuovano gli attuali condizionamenti affinché tutte le maggiori entrate rispetto all’anno precedente rinvenienti dall’attività di contrasto all’evasione fiscale, al netto di quelle derivanti dall’attività di recupero delle regioni, delle province e dei comuni, assegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale istituito con la legge di stabilità 2014 siano interamente finalizzate alla riduzione della pressione fiscale sul lavoro, in particolare per la metà riducendo il carico fiscale che grava sulle imprese e sul lavoro autonomo e per l’altra metà per ridurre il carico fiscale che grava sui lavoratori dipendenti e assimilati e sui pensionati.
I commi da 3 ad 8 prevedono l’iter procedurale degli schemi dei decreti legislativi del presente progetto di legge.
Il comma 9 – al fine di garantire la copertura finanziaria del progetto di legge, anche indipendentemente dall’aumento delle entrate fiscali derivanti dalla maggiore crescita economica e dall’emersione spontanea di base imponibile che potrà derivare dall’introduzione dei meccanismi di contrasto di interesse previsti dall’art. 2, comma 2, lettera g) – prevede che il Governo provveda a coprire i maggiori oneri derivanti dall’introduzione delle misure di cui all’art. 1 del progetto di legge mediante l’utilizzo del gettito della nuova imposta ordinaria e progressiva sulla ricchezza netta, prevista dall’art. 2, comma 2, lettera d), e ricorrendo alla revisione dei regimi di agevolazione e favore fiscale (tax expenditures), ad esclusione di quelli che incidono direttamente a beneficio dei lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati. Il comma 10 stabilisce, infine, che i decreti legislativi emanati a seguito dell’attuazione della delega di cui all’art. 2 del progetto di legge, che possano comportare nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione nell’ambito del medesimi decreti, siano emanati solo successivamente alla data di entrata in vigore di un provvedimento legislativo che stanzi le occorrenti risorse finanziarie.

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