Nella circolare n° 26/2012 del 1° agosto scorso, con oggetto “Proroga della Cassa integrazione del settore dell’edilizia – imprese artigiane – chiarimenti”, il Ministero del Lavoro ha esteso alle imprese edili artigiane il principio in materia di proroga dei trattamenti salariali sancito nell’interpello n. 26/2010 con riferimento alle sole imprese industriali, e cioè che la proroga è possibile a prescindere dalla ripresa dell’attività lavorativa. Di conseguenza sia per le imprese artigiane che per quelle industriali dell’edilizia la riduzione dell’orario di lavoro deve essere intesa nel senso che la CIG va concessa in tutti i casi in cui sussista sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
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