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CIRCOLARE DEL MINISTERO DEL LAVORO SUGLI ENTI BILATERALI

CIRCOLARE DEL MINISTERO DEL LAVORO SUGLI ENTI BILATERALI

“Il Ministero del Lavoro  e delle Politiche Sociali ha finalmente chiarito ai propri uffici ispettivi i criteri per riconoscere la bilateralità autentica da quella anomala”. Lo hanno dichiarato i segretari nazionali della Filca-Cisl, Enzo Pelle e Franco Turri, commentando la circolare 20/2011 del 29 luglio scorso.

“La circolare nello specifico affronta il problema dell’attività di formazione in materia di salute e sicurezza svolta dagli enti bilaterali ed in particolare quanto previsto dall’art. 51 del D. Lgs. 9 aprile 2008 e successive modificazioni. Il Ministero – spiegano Pelle e Turri – fa finalmente chiarezza su quali siano i soggetti abilitati a svolgere le attività previste dal testo unico sulla sicurezza e di riflesso, quali sono anche gli enti bilaterali abilitati e coloro che possono costituirli. La Filca, che ha guardato con molta attenzione alla circolare in oggetto, ritiene che vada nella giusta direzione: quella di far riconoscere agli uffici ispettivi la bilateralità genuina da quella illegittima”. 

” La Filca ritiene che la bilateralità, specialmente in edilizia, stia assumendo compiti sempre più delicati ed importanti che devono  essere svolti esclusivamente dagli organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative nell’ambito  contrattuale  di riferimento, come prevede la legge art. 2 L. 276/03 e art. 2 D. Lgs. 81/08. La circolare inoltre chiarisce che l’organismo bilaterale deve operare nel settore e nel territorio di riferimento facendo proprio l’esempio dell’edilizia”.

CIRCOLARE 20/2011 DEL MINISTERO DEL LAVORO

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